Sistema di Valutazione della performance individuale

valutazIn data 11 ottobre 2011 ha avuto luogo un incontro tra Amministrazione e OO.SS. in materia di Sistema di Valutazione della performance individuale.


Durante la riunione in parola, l’Amministrazione – nel sottolineare che qualsiasi valutazione può essere effettuata solo dopo una permanenza minima di 3 mesi del dipendente in un determinato Ufficio – ha relazionato in merito alle ca. 700 valutazioni già effettuate.

 

Dalle valutazioni è emerso che i Capi Ufficio tendono a riconoscere il valore dei dipendenti, in quanto i punteggi espressi si sono rivelati molto alti. Infatti, la media complessiva supera il punteggio dell’80%, con numerose punte al di sopra del 90%, e con poche valutazioni al di sotto del 60%. Solo nel 5% dei casi i dipendenti hanno fatto ricorso alla valutazione di 2° istanza, la quale in molti casi ha corretto al rialzo la valutazione.

 

L’Amministrazione ha reso noto di voler effettuare alcune lievi modifiche al Decreto che regola la materia, le quali verranno sottoposte al Min. Frattini. Trattasi di:

 

  1. 1.esclusione, dal calcolo delle presenze, delle sole assenze relative alla malattia e all’aspettativa per motivi personali e di famiglia. Tutte le restanti tipologie di assenze verranno considerate presenze ai fini del sistema di valutazione.
  2. 2.Graduatorie: saranno suddivise in tre gruppi, ovvero a) personale di ruolo in servizio a Roma, b) personale di ruolo in servizio all’Estero,  c) personale a contratto (legge italiana).
  3. 3.Elenco valutatori: lo stesso verrà integrato con soggetti quali Vicari e reggenti (non previsti nella prima stesura), nonché con la previsione della DGRI quale valutatore di 2° istanza nei casi in cui vi sia la mancanza di tale figura (p.es. per pensionamento ecc.).
  4. 4.I termini temporali per la valutazione di 2° istanza saranno prorogati al 30 marzo di ogni anno (oppure 30 gg per le valutazioni effettuate durante il corso dell’anno).

 

L’Amministrazione ha altresì reso noto che nel 2012 avvierà il dialogo con le OO.SS. sulla revisione delle voci inserite nella scheda e sulla modalità di applicazione della stessa all’estero. Anche su segnalazione di questa O.S., l’Amministrazione inviterà i Capi missione / Capi strutture a:

 

non valutare in termini di fasce: l’applicazione di tale previsione è stata infatti rimandata alla tornata di contrattazione collettiva successiva;

prevedere incontri con i dipendenti al fine di assicurare una corretta informazione agli stessi sulle funzioni da svolgere e sull’applicazione della valutazione;

vigilare affinché i valutatori non demandino ad altri la partecipazione al corso per i valutatori;

non confondere il Sistema di valutazione della performance con la valutazione ai fini FUA.

 

Infine, la CONFSAL UNSA Esteri, nel richiamare l’art. 45 comma 5 del Dlgs. 150 del 2009, ha ribadito la propria netta contrarietà all’applicazione del Sistema di Valutazione al personale di ruolo e a contratto in servizio all’estero, in quanto la predetta norma ne prevede l’esclusione, disponendo che:

 

Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, per i servizi che si prestano all’estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio  ivi prestato, dalle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli Affari Esteri.”

 

Su quest’ultimo aspetto, la CONFSAL UNSA Esteri ha fatto presente che non accetterà CONTAMINAZIONI delle due valutazioni e che procederà, se necessario anche legalmente, alla tutela dei propri iscritti che dovessero subìre danni economici da una errata applicazione di quest’istituto.

 

Roma, 14.10.2011  


CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 

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