Senatore Roberto MENIA: detrazioni per carichi di famiglia per i residenti all’estero – atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00206 –

Atto n. 4-00206

Pubblicato il 2 febbraio 2023, nella seduta n. 36

MENIA – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –

Premesso che:

come annunciato in più occasioni da diversi esponenti, il Governo sta lavorando alla predisposizione di un’ampia riforma fiscale, da armonizzare con le missioni del PNRR;

la riforma, che dovrebbe essere oggetto di una specifica delega governativa, verrebbe presentata in tempi brevi. In particolare, secondo quanto riportato anche dai media, tra le linee principali della delega vi sarebbe anche il riordino della disciplina delle detrazioni e taluni interventi nel più ampio quadro delle agevolazioni familiari;

si ricorda, al riguardo, che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante la delega in materia di “assegno unico”, ha abolito a partire dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico e l’assegno al nucleo familiare (ANF), sostituendole con l’assegno unico e subordinandone il diritto di fruizione alla residenza e al domicilio in Italia; si è, dunque, palesato un vuoto normativo senza precedenti che ha escluso migliaia di residenti all’estero, cittadini italiani e stranieri, che pagano le tasse in Italia e che fino al 28 febbraio 2022 fruivano delle prestazioni familiari annullate dalla nuova disciplina;

pertanto tutti i cittadini, italiani e non, gli italiani iscritti all’AIRE, residenti all’estero, ma contribuenti dello Stato italiano, sono stati tutti sistematicamente esclusi dalla nuova agevolazione familiare e nel contempo non vi è stata la premura, da parte del legislatore, di prevedere l’applicazione dell’originaria configurazione delle agevolazioni almeno per coloro che non detengono il requisito soggettivo della residenza;

si sottolinea che, anche in sede parlamentare nel corso della XVIII Legislatura, la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera, tra le osservazioni allo schema di decreto legislativo recante istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, evidenziò a proposito della situazione determinatasi per alcuni soggetti residenti all’estero, anche non cittadini italiani, tra i quali anche i lavoratori a contratto operativi presso la rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che “si ritiene (…) opportuno prevedere le necessarie disposizioni affinché si salvaguardi anche con l’assegno unico e universale il valore di tali benefici a favore dei soggetti di cui sopra, i quali diversamente non potrebbero fruirne, in assenza del requisito di residenza e domicilio in Italia”;

a distanza di più di un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, nulla è stato predisposto in materia di ripristino delle previgenti detrazioni per carichi di famiglia, con la conseguenza che la nuova disciplina ha di fatto compromesso in maniera illegittima l’equazione sussistente in capo al contribuente tra onere tributario e diritto alla fruizione di detrazioni, finora tutelato, alimentando inesorabilmente una sperequazione senza precedenti tra contribuenti italiani, vincolata alla sola residenza sul suolo italiano, a prescindere se siano o meno lavoratori dello Stato italiano,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda includere tra le linee principali di definizione della riforma fiscale anche l’urgenza di intervenire sul vuoto normativo afferente alla disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia per i residenti all’estero, contribuenti dello Stato italiano, anche valutando la possibilità di estendere la norma finora “sopravvissuta” nell’ambito della disciplina in materia di assegno unico e universale (vale a dire per i figli a carico maggiori di anni 21 e fino al compimento di 24 anni) anche ai figli minori di 21 anni dei residenti all’estero, rientranti nella categoria di cui all’articolo 24, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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