Ricollocazione personale a contratto italiano: interrogazione On. Di Biagio

Aldo Di Biagio, Senato della Repubblica

Interrogazione a risposta orale in Commissione

Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione

Per sapere, premesso che:

 

La dirigenza del MAE inoccasione di una informativa alle OO.SS. del 2 aprile u.s., ha reso noto che l’Amministrazione degli Esteri non provvederà a ricollocare all’interno delle sedi riceventi alcuni dipendenti a contratto attualmente in servizio presso le sedi in chiusura a causa di sanzioni disciplinari pregresse, dando così seguito ad un licenziamento de facto;

successivamente è stato ulteriormente comunicato che nel caso di ricollocamenti transnazionali a seguito di chiusura della sede di servizio, al personale in parola verrà comunque imposto un contratto individuale di lavoro ai sensi della legge locale, a prescindere dalla tipologia di contratto posseduta dal medesimo al momento della chiusura della sede di servizio, annullando – di fatto – la storia professionale del personale in questione e degradandone i diritti e le prerogative;

vale la pena sottolineare che la normativa di riferimento, che disciplina l’istituto della ricollocazione del personale a contratto fa capo al DPR 18/67,  come modificato dal Dlgs 103/2000, artt. 160 e 166, nonchè all’Accordo Successivo del 2001, art. 13: nello specifico l’Art. 160 del citato Dlgs 103 dispone che “Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all’estero, l’amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilità’ di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all’estero,(…) L’impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale”;

La norma citata pertanto non legittimerebbe quanto ventilato dall’amministrazione: infatti la disciplina suindicata non prevede la modifica del regime contrattuale nel caso di ricollocazione del personale, a ciò si aggiunge il fatto che una procedura di siffatta natura oltre che non consentita dalla normativa speciale è in spregio al  generale principio del divieto di reformatio in peius;

come l’interrogante ha avuto modo di sottolineare in un altro atto di sindacato ispettivo, il mancato ricollocamento di lavoratori che sono stati destinatari in passato di provvedimenti disciplinari, legittima il provvedimento del licenziamento di fatto, configurandosi come una arbitraria ed illegittima applicazione delle suindicate norme;

la ventilata  decisione amministrativa riguarderebbe solo ed esclusivamente i dipendenti a contratto che, al pari dei restanti, sono dipendenti della PA; ciò  creerebbe  un grave precedente, legittimando un provvedimento discriminatorio,  e introducendo di fatto il licenziamento in assenza di adeguati strumenti di contestazione formale previsti dalla normativa in vigore:

quali iniziative si intendono intraprendere al fine di intervenire sulle prospettive amministrative indicate in premessa fornendo adeguati chiarimenti in merito alle palesi incongruenze normative e procedimentali che stanno condizionando le scelte dell’Amministrazione in merito alla ricollocazione del personale a contratto.

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