Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02010
Atto n. 4-02010
Pubblicato il 8 aprile 2014, nella seduta n. 225
DI BIAGIO – Al Ministro degli affari esteri. –
Premesso che:
risulta all’interrogante che nell’ambito dell’informativa resa dal Ministero degli affari esteri alle organizzazioni sindacali in merito alle future dinamiche della razionalizzazione delle sedi estere sia stata notificata la volontà da parte del Ministero di non procedere all’eventuale ricollocazione dei dipendenti a contratto operativi nelle sedi in chiusura qualora gli stessi siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;
appare opportuno evidenziare che la disciplina in materia è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dal decreto legislativo n. 103 del 2000, che all’articolo 160 dispone che “Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all’estero, l’amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all’estero”;
sebbene l’art. 166 disciplini l’ipotesi di risoluzione del contratto a tempo indeterminato prevedendo che esso possa essere risolto da parte dell’ufficio all’estero con provvedimento motivato inviato all’interessato, anche qualora si verifichi una riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, viene chiaramente specificato però che viene fatta salva “la possibilità di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell’articolo 160” (art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 103);
pertanto, stando ad una puntuale lettura della normativa non vi sarebbero i presupposti di legittimità in capo alla recente decisione di procedere con il licenziamento dei lavoratori che sono stati destinatari di provvedimenti disciplinari;
l’attuale decisione amministrativa rischierebbe di creare un grave precedente, legittimando tra l’altro un procedimento discriminatorio in quanto vincolato esclusivamente alla fattispecie dei lavoratori “a contratto”, introducendo di fatto il licenziamento senza che siano legittimati adeguati strumenti di contestazione formale e sanzionatoria;
questa risultanza amministrativa si inserisce in una cornice già particolarmente critica, condizionata da chiusure di realtà diplomatico-consolari in alcuni casi particolarmente strategiche che rischiano di avere delle serie ripercussioni sulle potenzialità delle nostre strutture all’estero e sulla qualità dei servizi resi alle collettività italiane nei Paesi esteri di residenza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la previsione amministrativa, al fine di valutare ipotesi alternative e coerenti con la normativa attualmente vigente ed esorcizzando ipotesi dalla presunta illegittimità capaci di creare un precedente pericoloso per la stessa amministrazione.