Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e laRepubblica di Turchia sulla previdenza sociale

Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente  della  Repubblica  e’  autorizzato  a  ratificare

l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla

previdenza sociale, fatto a Roma l’8 maggio 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e’  data  all’Accordo   di   cui

all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,

in  conformita’  a  quanto  disposto  dall’articolo  3

8  dell’Accordo

stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge,

munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 11 marzo 2015

MATTARELLA 

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