Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Per sapere – premesso che:
il Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha novellato la disciplina previgente a livello europeo prediligendo il principio della lex loci laboris ai sensi del quale, in ragione dell’articolo 11, il cittadino che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro è soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale di tale Stato, abrogando in tal modo il diritto di opzione per il sistema di sicurezza sociale precedentemente previsto;
la nuova disposizione con il suo strascico di oneri e vincoli in capo ai lavoratori decorre dal 1° maggio 2020, e si configura come una evidente riforma peggiorativa segnatamente per la categoria degli impiegati della rete estera del MAECI di cui all’articolo 152 del dpr 18 del 1967, in ragione dell’obbligo di transito dal sistema previdenziale retributivo italiano, originariamente optato in ragione della previgente norma, a quello del Paese di residenza;
l’attuazione del suindicato articolo 11, comporterà inevitabilmente una contrazione delle retribuzioni a causa del gravame dei contributi previdenziali locali che sono maggiori rispetto a quelli versati finora in Italia all’INPS, tale da identificarsi in una riduzione che può arrivare anche a 600 euro mensili, a ciò si aggiunge la conseguente riduzione dell’ammontare pensionistico pari ad una quota media di 700 euro mensili;
il transito verso il sistema di sicurezza sociale locale creerebbe notevoli disagi ai lavoratori a parità di oneri in capo agli stessi, rispetto a quanto previsto dal sistema italiano finora vigente e per il quale il personale aveva originariamente optato;
l’articolo 16 del regolamento in premessa prevede la possibilità in capo a due o più Stati membri, di definire, delle specifiche deroghe, nell’interesse di una determinata categoria ma al momento risulta che tale procedura non sia stata attuata per tutti i Paesi in cui sono operativi impiegati a contratto, pertanto non risulterebbe essere stata delineata una univoca e comune formula di tutela del personale;
nello specifico al momento risulterebbero in corso ancora trattative con i 5 stati membri dove maggiore è il numero di impiegati a contratto, per un totale di circa 100 lavoratori;
la deroga, qualora attuata ai sensi del citato articolo 16, prevede un duplice livello, quello politico che afferisce al versante diplomatico-bilaterale dell’accordo e quello tecnico attraverso la sottoposizione mediante l’INPS, della copertura previdenziale dei lavoratori agli enti assicuratori locali;
la mancanza di tutele in alcuni Paesi legittima una sperequazione di trattamento che viola il principio della parità di condizioni in termini assicurativi-contributivi a tutti i dipendenti: ciò potrebbe essere oggetto di ricorso in sede amministrativa esponendo l’amministrazione ad oneri significativi sul medio e lungo periodo;
si ritiene opportuno evidenziare che ai sensi dell’articolo 11 comma 3 lettera b) del regolamento un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato dell’amministrazione da cui egli dipende pertanto il lavoratore a contratto, caratterizzato da una specificità contrattuale che lo qualifica comunque come dipendente statale presso il MAECI, rientrerebbe per inevitabile analogia nella categoria destinataria di deroga diretta.
Se non ritenga opportuno, nella prospettiva di tutelare i lavoratori di cui in premessa, riconoscere agli stessi la deroga diretta di cui all’articolo 11 comma 3 lettera b del Regolamento (CE) N. 883/2004, attraverso il relativo rilascio del modello A1, certificato di distacco del lavoratore in paesi Ue, anche al fine di garantirne la prosecuzione del rapporto previdenziale con l’INPS in assenza di penalizzazioni retributive e pensionistiche, anche nella prospettiva di esorcizzare ricorsi in sede amministrativa sul medio e lungo periodo.
Firme:
POLVERINI
FITZGERALD NISSOLI