Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali –
Per sapere – premesso che:
il Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha sostituito i previgenti conun nuovo sistema di coordinamento dei regimi nazionali, privilegiando il principio della lex loci laboris;
l’articolo 11 del citato Regolamento prevede che il cittadino che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro sia soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale di tale Stato, superando quanto previsto dalla previgente normativa europea che prevedeva per il lavoratore il diritto di optare per il sistema di sicurezza sociale maggiormente vantaggioso;
tale norma, la cui attuazione decorre dal 1 maggio 2020, si configura come una reformatio in pejus per gl
l’articolo 16 del citato regolamento ha previsto la possibilità in capo a due o più Stati membri, di accordarsi, nell’interesse di una categoria, su specifiche deroghe, al momento raggiunte per buona parte dei Paesi rientranti negli ambiti applicativi del regolamento medesimo; soltanto in Belgio, Olanda e Danimarca non si è giunti ad un accordo, con il paradosso che i circa 30 impiegati a contratto di nazionalità italiana, operanti nei citati Paesi,sebbene si trovino a pochi anni dall’acquisizione dei requisiti per accedere alla pensione, sono collocati in una sorta di “limbo previdenziale”, per il coatto transito al sistema locale, con stravolgimento dei diritti acquisiti e la creazione di una nuova categoria di “esodati”, nella completa
l’assenza di deroghe per i 30 impiegati legittima una sperequazione di trattamento che viola il principio di parità di condizioni in termini assicurativi-contributivi; tale disparità potrebbe essere oggetto di ricorso in sede amministrativa, esponendo l’amministrazione ad oneri significativi sul medio periodo;
ai sensi dell’articolo 11 comma 3 lettera b) del regolamento, un “pubblico dipendente eÌ soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende”; pertanto, in assenza di un accordo derogatorio bilaterale, l’Amministrazione potrebbe ricorrere a siffatta deroga diretta almeno per quanto attiene la disciplina previdenziale, al fine di colmare l’attuale vulnus per i suddetti esodati
è auspicabile considerare gli impiegati a contratto di nazionalità italiana come assimilati allo status di pubblico dipendente, di cui all’articolo 1, comma 1 lettera d) del Regolamento (CE) N. 883/2004, almeno per quanto attiene alla disciplina previdenziale prevista dal Regolamento, anche in ragione della specificità contrattuale che caratterizza i dipendenti del MAECI.
Se non ritenga di intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nelle opportune sedi anche nazionali, al fine di prevedere l’assimilazione degli impiegati a contratto di nazionalità italiana allo status di pubblico dipendente, di cui all’articolo 1, comma 1 lettera d) del Regolamento (CE) N. 883/2004, almeno per quanto attiene alla disciplina previdenziale in esso prevista, in ragione della specificità contrattuale dei dipendenti del MAECI;
quali misure, nei limiti delle proprie competenze, intende intraprendere per
Firme:
FITZGERALD NISSOLI