ON. MARCO FEDI: AUSTRALIA, INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17

Firmatari

Primo firmatario: FEDI MARCO

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 04/03/2014

Destinatari

Ministero destinatario:

• MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

• MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

FEDI. — Al Ministro degli affari esteri, Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. — Per sapere –

premesso che:

 

• rispondendo a precedenti interrogazioni il Ministero degli Affari esteri ha assunto l’impegno a dare

soluzione al problema del versamento delle spettanze previdenziali previste dal regime australiano

per i lavoratori a contratto locale assunti presso la nostra rete diplomatico-consolare;

• con decorrenza 1° gennaio 2013, infatti, l’Amministrazione degli affari esteri ha disposto la

piena applicazione per tutto il personale a contratto a legge italiana e a legge locale, residente

in Australia, delle norme della convenzione tra la Repubblica italiana e l’Australia per evitare

le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata

a Canberra il 14 dicembre 1982, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 21 giugno 1985 ed

entrata in vigore il 05 novembre 1985;

• la normativa locale australiana prevede che il sostituto d’imposta, oltre alle ritenute fiscali da

versare all’Australian Taxation Office, sia contemporaneamente responsabile anche dei versamenti

obbligatori ai fondi previdenziali e della copertura assicurativa per malattia e infortuni e tale

obbligo si applica a tutto il personale a contratto italiano e a contratto locale e riguarda i regimi

denominati rispettivamente « superannuation » e « workers compensation »;

• negli ultimi mesi è emersa la volontà da parte dell’Amministrazione di procedere unilateralmente,

dopo acquisizione di parere da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato, a convertire i contratti a

legge italiana in contratti regolati dalla legge locale;

• la volontà manifestata dall’Amministrazione rispetto alla modifica della natura dei contratti non

corrisponde al quadro normativo di riferimento e, ovviamente, alle legittime aspettative dei titolari

di contratti di lavoro individuali regolati da sempre dalla legge italiana;

• analoga problematica si è già verificata in Canada garantendo la copertura locale senza alcuna

modifica del regime contrattuale;

• l’articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dal

decreto legislativo n. 103 del 2000, prevede che la tutela previdenziale venga assicurata nelle

forme previste dalla normativa locale, ovvero, quella del Paese di residenza, ivi comprese le

convenzioni e gli accordi internazionali in vigore –:

quali immediate iniziative si intendano intraprendere per disporre il passaggio dal regime previdenziale

italiano INPS a quello locale facente capo alla « superannuation » di tutto il personale a contratto

(nazionale italiano e locale) in servizio presso la rete diplomatico consolare in Australia;

quali urgenti ed immediate iniziative si intendano adottare per garantire la tutela di diritti e garanzie

ancorati alla tipologia stessa del contratto di lavoro nazionale italiano.

Marco Fedi

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