ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 17
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/03/2014
Destinatari
Ministero destinatario:
• MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
• MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
FEDI. — Al Ministro degli affari esteri, Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. — Per sapere –
premesso che:
• rispondendo a precedenti interrogazioni il Ministero degli Affari esteri ha assunto l’impegno a dare
soluzione al problema del versamento delle spettanze previdenziali previste dal regime australiano
per i lavoratori a contratto locale assunti presso la nostra rete diplomatico-consolare;
• con decorrenza 1° gennaio 2013, infatti, l’Amministrazione degli affari esteri ha disposto la
piena applicazione per tutto il personale a contratto a legge italiana e a legge locale, residente
in Australia, delle norme della convenzione tra la Repubblica italiana e l’Australia per evitare
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata
a Canberra il 14 dicembre 1982, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 21 giugno 1985 ed
entrata in vigore il 05 novembre 1985;
• la normativa locale australiana prevede che il sostituto d’imposta, oltre alle ritenute fiscali da
versare all’Australian Taxation Office, sia contemporaneamente responsabile anche dei versamenti
obbligatori ai fondi previdenziali e della copertura assicurativa per malattia e infortuni e tale
obbligo si applica a tutto il personale a contratto italiano e a contratto locale e riguarda i regimi
denominati rispettivamente « superannuation » e « workers compensation »;
• negli ultimi mesi è emersa la volontà da parte dell’Amministrazione di procedere unilateralmente,
dopo acquisizione di parere da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato, a convertire i contratti a
legge italiana in contratti regolati dalla legge locale;
• la volontà manifestata dall’Amministrazione rispetto alla modifica della natura dei contratti non
corrisponde al quadro normativo di riferimento e, ovviamente, alle legittime aspettative dei titolari
di contratti di lavoro individuali regolati da sempre dalla legge italiana;
• analoga problematica si è già verificata in Canada garantendo la copertura locale senza alcuna
modifica del regime contrattuale;
• l’articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dal
decreto legislativo n. 103 del 2000, prevede che la tutela previdenziale venga assicurata nelle
forme previste dalla normativa locale, ovvero, quella del Paese di residenza, ivi comprese le
convenzioni e gli accordi internazionali in vigore –:
quali immediate iniziative si intendano intraprendere per disporre il passaggio dal regime previdenziale
italiano INPS a quello locale facente capo alla « superannuation » di tutto il personale a contratto
(nazionale italiano e locale) in servizio presso la rete diplomatico consolare in Australia;
quali urgenti ed immediate iniziative si intendano adottare per garantire la tutela di diritti e garanzie
ancorati alla tipologia stessa del contratto di lavoro nazionale italiano.
Marco Fedi