On.li Di Biagio e Micheloni: adeguamenti restributivi personale a contratto, interrogazione a risposta scritta

Interrogazione a risposta scritta

Ai Ministri degli Affari Esteri e dell’Economia,

per sapere, premesso che:

Risulta al momento in corso presso le competenti direzioni del Maeci un’istruttoria che ha condotto all’individuazione e conseguente definizione della percentuale di adeguamento retributivo degli stipendi del personale a contratto operativo presso determinate sedi ai sensi del Dlgs 103 del 2000, che attendono siffatta rimodulazione da oltre un decennio.

In molti Paesi, oggetto dei suddetti potenziali riadeguamenti, vi è un ritardo maturato da parte dell’amministrazione anche di 16 anni, con notevole nocumento dei lavoratori direttamente coinvolti, sebbene nel corso degli anni siano state molteplici le iniziative, sindacali, politiche e diplomatiche (con interventi sollevati dagli stessi Ambasciatori in loco) a cui non ha fatto seguito alcun attuativo;

In particolare, facendo riferimento alla situazione francese, si ritiene opportuno segnalare come nel 2015 sia stato accordato un riadeguamento retributivo del 3% esclusivamente al personale avente contratto disciplinato dalla legge locale, e nel 2016 sia stato accordato un riconoscimento alle retribuzione degli impiegati aventi contratto regolato dalla legge Italiana assunti dopo il 1997, mentre per gli impiegati aventi contratto regolato dalla legge italiana assunti prima del 1997, che hanno avuto l’ultimo riadeguamento nel 2001, sebbene in attesa di intervento sulle retribuzioni legittimato anche da precise indicazioni dell’Ambasciatore italiano in loco in ragione dell’ aumento del costo della vita locale, non hanno ricevuto alcun riconoscimento;

Vale la pena segnalare che ai sensi dell’articolo 157 del dlgs 103 del 2000 ai fini della determinazione dei legittimi adeguamenti, si terrà conto “delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell’Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terra’ altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS” inoltre il medesimo articolo dispone che “La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all’andamento del costo della vita” e ulteriormente “Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita”.

Pertanto la normativa vigente, per quanto notevolmente vincolata ad un approccio discrezionale nella determinazione della sussistenza delle condizioni legittimanti l’adeguamento e nella definizione della percentuale retributiva da accordare, evidenzia l’opportunità di adeguare le retribuzioni all’evoluzione di molteplici parametri: pertanto al di là della qualità della norma, si evidenzia quanto l’amministrazione non tenga conto della normativa attualmente in vigore.

Risulta all’interrogante che le motivazioni addotte dall’amministrazione ostative al riconoscimento afferiscono al fatto che i dati inseriti nelle tabelle stipendiali compilate a seguito delle rilevazioni eseguite operando un confronto con le rappresentanze straniere in loco ai fini delle determinazioni della condizione retributiva dei nostri operatori in relazione ai parametri di riferimento, non siano tali da legittimare il riadeguamento di cui alla succitata norma.

Di contro però risultano essere stati accordati adeguamenti retributivi anche del 4% al personale operante presso sedi, nel caso di specie Repubblica di San Marino inserita nella lista degli adeguamenti in fieri per il 2017, dove non sussistono le condizioni previste per legge tali da legittimarne la ratio, in primis perché non esistono rappresentanze straniere con le quali operare un confronto.

Sarebbe pertanto auspicabile ed opportuna una valutazione accurata del contesto socio-economico in cui opera il personale a contratto a legge italiana assunto prima del 1997 nelle strutture diplomatico-consolari nel territorio francese, che vive una situazione di vistoso disagio non essendo destinatario di rimodulazione da 15 anni e vivendo una condizione di oggettivo disagio dovuta alla sperequazione sussistente tra i parametri socio economici ed il costo della vita e la propria retribuzione, configurata al ribasso.

Merita una riflessione, al di là del caso di specie, la situazione che condiziona il personale sia a legge locale che a legge italiana, che presta servizio e vive, tenuto soprattutto di quei Paesi che detengono i costi di permanenza sociale come quello della sanità e scolastici più elevati e che pertanto comportano un livello di attenzione maggiorata da parte dell’amministrazione nei meccanismi di riconoscimento di eventuali, legittimi ed opportuni adeguamenti retributivi;

in questa prospettiva merita una riflessione la fattispecie svizzera, dove gli impiegati con contratto regolato dalla normativa locale, retribuiti in euro hanno ricevuto un irrisorio adeguamento nel 2015, ben distante dalle legittime esigenze, mentre quelli retribuiti in valuta locale, attendono un riadeguamento dal 2008 ed in riferimento al rinnovo della richiesta di questo, non sono stati forniti riscontri sebbene lo scenario sia particolarmente critico data la condizione di sperequazione tra le retribuzioni di questi ed il valore del costo della vita locale;

non si può ulteriormente trascurare la situazione tedesca, dove gli impiegati con contratto disciplinato dalla legge italiana attendono da quasi dieci anni un riadeguamento e per i quali i dati annoverati nelle citate tabelle stipendiali elaborati dall’Ambasciata di Berlino legittimerebbero un riadeguamento anche minimo configurabile nel 2% e per il quale si attendono riscontro dall’Amministrazione;

per questa ragione, in uno sguardo di insieme, tenendo anche conto delle criticità che attualmente condizionano anche i lavoratori operanti per l’amministrazione in altri contesti, sarebbe opportuno avviare una riforma del decreto legislativo n. 103 del 2000, e nello specifico gli articoli 154 e 157, al fine di individuare meccanismi certi di adeguamento retributivo dei lavoratori poiché assoggettati a parametri di riferimento non influenzabili da atti discrezionali:

se si è a conoscenza di quanto evidenziato in premessa;

se si intende intervenire concedendo un legittimo riadeguamento in Francia, in Svizzera e Germania, in ragione delle criticità evidenziate in premessa;

se si intende procedere ad una riforma della disciplina, in particolare per quanto concerne il portato degli articoli 154 e 157 del dlgs 103 del 2000.

Aldo Di Biagio                Claudio Micheloni

Lascia un commento

Torna in alto