On.le Marco Fedi: interrogazione parlamentare “Convenzione tra la Repubblica Italiana e l’Australia”

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta
presentato da FEDI Marco

testo di

Venerdì 12 luglio 2013

FEDI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che: 

 

con decorrenza 1.1.2013 l'Amministrazione degli Esteri ha disposto la piena applicazione per tutto il personale a contratto a legge italiana e a legge locale, residente in Australia, delle norme della Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 21/06/1985 ed entrata in vigore il 05/11/1985;

la normativa locale australiana prevede che il sostituto d’imposta, oltre alle ritenute fiscali da versare all’Australian Taxation Office, sia contemporaneamente responsabile anche dei versamenti obbligatori ai fondi previdenziali e della copertura assicurativa per malattia e infortuni e tale obbligo si applica a tutto il personale a contratto italiano e a contratto locale e riguarda i regimi denominati rispettivamente "superannuation" e "workers compensation";

il datore di lavoro e sostituto d’imposta, pertanto, non può assolvere un compito, effettuando le ritenute fiscali alla fonte dalle retribuzioni del personale a contratto,  versandole al fisco australiano, senza rispondere agli altri obblighi che sono parte integrante del regime fiscale, previdenziale assicurativo australiano;

l'Amministrazione degli Esteri, ai sensi della normativa australiana, non ha facoltà di scelta relativamente alla tipologia di  trattamento da applicare al personale delle proprie rappresentanze sia in ambito previdenziale che di assicurazione malattia ed infortunistica, ma è tenuta per legge ad aderire al passaggio ai regimi denominati "superannuation" e "workers compensation";

l'art.154 del DPR 18/1967, come modificato dal D.lvo 103/2000, prevede che le rappresentanze diplomatiche siano obbligate ad accertare la compatibilità del contratto di lavoro con le norme locali assicurando, in ogni caso, l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore e, ove la normativa locale non prevedesse forme di tutela, ovvero ove esse risultassero manifestamente insufficienti – non è tuttavia il caso del sistema australiano – gli impiegati a contratto potrebbero, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani;

l'art.158 del DPR 18/1967, come modificato dal D.Lvo 103/2000, prevede che la tutela previdenziale venga assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ovvero, quella del Paese di residenza, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore –: 

quali immediate iniziative si intendano intraprendere per disporre il passaggio dal regime previdenziale italiano INPS a quello locale facente capo alla Superannuation, di tutto il personale a contratto (nazionale italiano e locale) in  servizio presso la rete diplomatico consolare in Australia,

quali urgenti ed immediate iniziative si intendano adottare per garantire il passaggio dall’INAIL al regime assicurativo locale "workers compensation", in considerazione degli obblighi e responsabilità derivanti dalla piena applicazione della legislazione locale in materia di prevenzione degli infortuni e di assicurazione malattia.

Lascia un commento

Torna in alto