On.le FEDI: interrogazione parlamentare Marocco

Interrogazione Marocco

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta

presentato da

FEDI Marco

testo di

Lunedì 18 novembre 2013, seduta n.

FEDI. — Al Ministro degli Affari esteri, al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’Economia e delle Finanze

— Per sapere – premesso che: 


le retribuzioni del personale a contratto locale, impiegato dal Ministero degli Affari esteri presso la rete diplomatico-consolare italiana in Marocco, sono soggette alla legislazione italiana ed a norme previste dalle Convenzioni bilaterali in vigore tra Italia e Marocco;

 

il personale a contratto locale impiegato presso Ambasciata, Consolato e Istituto italiano di cultura, pertanto, è sottoposto al regime fiscale previsto dalla Convenzione in vigore con il Marocco ed alla ritenuta fiscale operata alla fonte secondo le percentuali previste dalla normativa in vigore;

l’art. 19 della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7.6.1972 con protocollo aggiuntivo firmato il 28.5.1979, e resa esecutiva in Italia con Legge 5.8.1981, n. 504, prevede che:

“1. Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico, ad una persona fisica residente dell’altro Stato contraente in corrispettivo di servizi resi, sono imponibili nel primo Stato. Tali remunerazioni sono esonerate da imposizione nell’altro Stato quando il beneficiario possieda la nazionalità del primo Stato, senza contemporaneamente possedere la nazionalità dell’altro Stato”;

l’art. 21 della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7.6.1972 con protocollo aggiuntivo firmato il 28.5.1979, e resa esecutiva in Italia con Legge 5.8.1981, n. 504, prevede che:

“1. Nel caso dei residenti nel Marocco, la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente:

a) allorché un residente del Marocco ritrae redditi, diversi da quelli considerati negli articoli 10, 11 e 12, che sono imponibili in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, il Marocco esenta dall’imposizione detti redditi, ma può, per calcolare le sue imposte sugli altri redditi di detto residente, applicare l’aliquota d’imposta che sarebbe stata applicata se i redditi in questione non fossero stati esentati”;

al personale a contratto in servizio in Marocco si applicano quindi le norme dell’Accordo Italia-Marocco per evitare le doppie imposizioni fiscali;

esiste quindi un obbligo da parte della amministrazione degli esteri nella applicazione puntuale di tali norme;

le autorità fiscali del Marocco hanno chiesto agli interessati, con varie modalità, di pagare quanto dovuto sulle retribuzioni e risultano imminenti azioni esecutive nei confronti dei dipendenti, ai quali sono stati congelati i conti correnti bancari personali;

il Ministero degli Esteri, quale datore di lavoro,  assolve il compito e la responsabilità di sostituto d’imposta, dovendo operare, in forza di disposizione normative,  le ritenute previste per legge;

il Dipartimento delle Finanze del Marocco ha avviato una serie di accertamenti fiscali a cui hanno fatto seguito ingiunzioni di pagamento nei confronti del personale a contratto –:

quali urgenti misure si intendano adottare per garantire che non vi siano indebiti prelievi fiscali a danno dei lavoratori a contratto presso la rete diplomatico-consolare e degli Istituti italiani di cultura in Marocco,

se non si ritenga indispensabile acquisire informazioni su accordi, procedure e specifiche regolamentazioni in vigore tra Marocco e rappresentanze diplomatico-consolari di altri Paesi dell’UE,

se non si ritenga indispensabile verificare la precisa e puntuale applicazione delle norme anche in relazione alle ritenute fiscali già versate all’erario italiano,

quali azioni si adotteranno per garantire in futuro la piena applicazione delle norme della Convenzione fiscale in vigore tra Italia e Marocco garantendo i diritti del personale a contratto anche nei confronti delle autorità locali.

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