Atto n. 3-00893
Pubblicato il 15 aprile 2014, nella seduta n. 230
DI BIAGIO – Al Ministro degli affari esteri. –
Premesso che:
risulta all’interrogante che l’ufficio passaporti del consolato generale d’Italia a Londra avrebbe avviato, a titolo sperimentale, un programma di apertura al pubblico di uno sportello ad hoc per la rilevazione dei dati biometrici (foto, firma ed impronte digitali) al fine di consentire ai connazionali di formulare una richiesta di rilascio del passaporto “da remoto”, attraverso le modalità postali;
stando a quanto evidenziato dal consolato, possono usufruire di questo diritto esclusivamente i connazionali iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) nella circoscrizione consolare che prenoteranno un appuntamento attraverso il servizio di call center della società privata di servizi VFS Global, il cui costo ammonta a 75 pence al minuto;
pertanto alla luce delle specifiche indicazioni sui potenziali fruitori della nuova modalità di accesso ai servizi, verrebbero arbitrariamente esclusi tutti i connazionali che, seppur residenti nella medesima circoscrizione consolare, non risultano iscritti all’Aire e pertanto devono limitarsi alle procedure ordinarie di accesso ai servizi; la norma in vigore impone infatti l’iscrizione all’anagrafe consolare entro i 90 giorni di residenza all’estero e solo qualora la permanenza si protragga oltre, all’Aire. L’obbligo d’iscrizione all’Aire è previsto solo per la richiesta e rilascio delle carte d’identità;
vale la pena sottolineare che propedeutica all’accettazione dell’istanza da remoto è la predisposizione di un appuntamento con il consolato, attraverso il contatto con un call center a pagamento, che dunque non lascia configurare la procedura come particolarmente semplificata rispetto a quella ordinaria;
pur condividendo ed apprezzando l’esigenza di avviare procedure innovative e semplificative nelle dinamiche di accesso ai servizi e di fruizione degli stessi da parte degli italiani residenti all’estero, appare opportuno sottolineare che le modalità attraverso le quali si sta provando ad andare in questa direzione risultano particolarmente deficitarie;
in primis perché si vincolano le procedure a requisiti specifici come l’iscrizione all’Aire del richiedente escludendo un numero importante di quei connazionali che per ragioni diverse (tempo limitato di residenza, disinteresse verso l’opportunità di iscrizione all’anagrafe, mancanza di tempo) non rientrano in questa categoria e che dunque non potranno accedere ad uno sportello ad hoc;
in secondo luogo perché gli stessi iscritti all’Aire, dunque ufficialmente fruitori delle nuove disposizioni, potrebbero trovare non funzionale alle proprie esigenze il dover sostenere dapprima il costo della chiamata ad un call center privato, poi la definizione di un appuntamento da parte del consolato, condizioni indispensabili per usufruire della procedura cosiddetta semplificata;
l’esperienza londinese rappresenta la metafora della situazione che attualmente condiziona la nostra rete diplomatico-consolare all’estero: da un lato la ventilata esigenza di razionalizzazione e semplificazione, dall’altra la materiale ed oggettiva impossibilità di procedere in tal senso per mancata maturità da parte delle strutture, che di fatto lasciano intendere che per poter usufruire di un servizio sarà sempre e comunque necessario recarsi materialmente in loco;
quanto evidenziato sottolinea con particolare forza l’importanza del mantenimento di strutture consolari sul territorio, segnatamente in quelle aree in cui la presenza di connazionali (iscritti e non all’Aire) è particolarmente elevata e conferma il carattere particolarmente deleterio che alcune chiusure stanno avendo tra le nostre comunità oltre confine,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda ovviare ai limiti oggettivi insiti nella procedura descritta al fine di renderla realmente semplificata ederga omnes;
se non ritenga opportuno rivedere la chiusura di talune strutture e sportelli consolari, attualmente oggetto di tale provvedimento, in ragione delle inderogabili esigenze di garanzia in loco di un riferimento certo per i connazionali, segnatamente quando si è in assenza di adeguati e funzionali sistemi digitali di erogazione e prestazione di servizi consolari.