Mobbing e atti persecutori sul posto di lavoro

Nei giorni 13 e 14 dicembre u.s. ha avuto luogo presso i locali del MAE un corso di formazione in materia di mobbing e atti persecutori sul posto di lavoro. Nello specifico, sono state affrontate le tematiche di mobbing, stalking e molestie sessuali. Tale corso ha avuto quale finalità quella di formare i membri dei Comitati Mobbing e Pari Opportunità, all’interno dei quali è rappresentata anche questa Sigla sindacale con un proprio membro. I due Comitati, che verranno unificati nel corso del 2011, dovranno attivarsi al fine di prevenire nonché di contrastare l’insorgere delle suddette problematiche, anche mediante uno sportello d’ascolto. Ad oggi esiste un solo sportello d’ascolto per le sole problematiche del mobbing. Il predetto corso è stato tenuto da due docenti esterni specializzati nell’argomento. Nella fattispecie si è trattato di un medico psichiatra criminologo e di un funzionario della Polizia di Stato.

 

Durante il corso i formatori si sono soffermati sui tratti distintivi dei tre fenomeni:

 

Lo stalking è senza dubbio il fenomeno più grave configurato, con apposita legge del 2009, all’interno dei reati penali (art. 612 bis c.p.). L’atto persecutorio in questione si presenta nel momento in cui chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere…” Molto spesso, questo tipo di atti persecutori vengono messi in atto da parte di soggetti affetti da psicopatologia (a differenza del mobbing), ancorchè in maniera lucida, cosciente, volontaria e mirata.

 

Le molestie sessuali sul lavoro vanno in molti casi di pari passo con il fenomeno del Mobbing. In alcune circostanze, il mobbing è la conseguenza di un rifiuto da parte della vittima ad avances sessuali. Rientra in questa fattispecie “ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti male accetti di tipo fisico, verbale o non verbale.” Cosa NON si deve fare:

 

         Non bisogna cercare di nascondere il fatto;

         Non bisogna minimizzare il fatto;

         Non bisogna pensare di essere responsabile di quanto accade;

         Non bisogna cedere al timore di non essere creduto/a;

         Non bisogna affrontare in solitudine le molestie, bensì coinvolgere se possibile colleghi di lavoro, sindacati e/o contattare il Comitato Pari Opportunità.

 

Occorre altresì tenere ben presente che la molestia non è legata né all’abbigliamento né al trucco. Vengono molestate donne di ogni età, di ogni classe sociale, in ogni tipo di lavoro.

 

 

 

Il mobbing è senza dubbio, tra i tre, il fenomeno più riscontrato all’interno del MAE. Il termine trae le sue origini dall’inglese “to mob” (assalire) e dal latino “mobile vulgus” (movimento di gentaglia) e indica condotte avversative ed ostili, in maniera continuativa e sistematica, nei confronti di un dipendente, volte all’emarginazione dello stesso. Le caratteristiche principali del mobbing sono la durata e la reiterazione nel tempo (nella prassi si parte da un minimo di 6 mesi con almeno un evento avversativo a settimana.) nonché i risvolti sulla salute della vittima. Infatti, la sindrome clinica è abbastanza tipica e denota nei soggetti colpiti ansia, nervosismo e insonnia nel periodo iniziale. Da circa il 6° al 24° mese dall’insorgere del mobbing, lo stato clinico si deteriora fino a giungere a depressione, somatizzazione, attacchi di panico, diminuzione della libido. Dopo il 24° mese si assiste a sintomi fobici ed ossessivi, isolamento affettivo, bulimia, alcolismo, farmacodipendenza e finanche ideazione suicida.

 

Come si può ben immaginare, il fenomeno del mobbing non è soltanto deleterio per la salute del lavoratore colpito, ma presenta altresì costi sociali elevatissimi. Si calcola infatti che il costo di ogni dipendente mobbizzato, rispetto al collega che opera in un clima lavorativo sereno, è superiore del 190%. Vale a dire, ogni dipendente mobbizzato costa quasi il triplo, in termini di improduttività, prestazioni lavorative scadenti, spese mediche, spese legali, spese previdenziali e prepensionamento.

 

Per quanto concerne i risvolti giuridici, in Italia non esiste una normativa specifica in materia di mobbing, anche se è possibile riscontrare nella normativa vigente tutta una serie di elementi del fenomeno del mobbing. Ad esempio, già all’interno della Costituzione vi sono previsioni a tutela del lavoratore quali diritto al lavoro, libertà personale ed individuale, diritto alla salute, tutela condizioni di lavoro. Inoltre, il Codice Civile regolamenta l’obbligo della tutela della salute e il risarcimento per danno biologico. Vi sono altresì previsioni normative in ambito di Codice Penale per quanto attiene alle molestie, violenza sessuale, lesioni personali e/o colpose, ingiurie e diffamazioni, abuso d’ufficio, violenza privata (nonché tutte le aggravanti). Nonostante il fenomeno del mobbing sia piuttosto recente, vi sono state dalla metà degli anni ottanta e, soprattutto, nel corso di quest’ultimo decennio numerose sentenza di condanna per il datore di lavoro che risponde direttamente, salvo il diritto di rivalersi sul dipendente che ha compiuto il mobbing. Anche l’INAIL riconosce il danno da mobbing nell’ambito di infortuni sul lavoro.

 

 

La CONFSAL UNSA Esteri è schierata da anni in prima fila nella lotta contro il mobbing e soprattutto nella prevenzione dello stesso. Proprio per contrastare l’insorgere di comportamenti avversativi e molesti nei confronti di tutti i lavoratori, richiamiamo l’attenzione dei nostri responsabili di sede e di tutti i lavoratori affinchè venga prestata sempre la massima attenzione ad eventuali disagi manifestati dai colleghi. Questa O.S. è a disposizione per qualsiasi informazione, segnalazione o anche per il semplice ascolto. E’ altresì possibile contattare i Comitati Pari Opportunità e Mobbing  all’interno dei quali vi è un membro di questa Sigla sindacale.

  

Roma, 20.12.2010 

CONFSAL UNSA Coordinamento ESTERI

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