Interrogazione a risposta scritta
Ai Ministri degli Affari Esteri e dell’Economia e delle Finanze
Per sapere, premesso che
Risulta all’interrogante che il MAECI abbia confermato ai sindacati che il personale a contratto italiano assunto prima del 1997 ed operativo presso le sedi diplomatico-consolari di Germania, Francia e Olanda sarà escluso dal provvedimento di aumenti proposto dalla DGRI agli organi di controllo malgrado fosse stato già previsto un esiguo adeguamento pari al 2% e non risulti un intervento compensativo sulle retribuzioni da ben 14 anni;
Il MAECI avrebbe evidenziato che la suddetta risultanza fosse attuativa di quanto deciso dall’Ufficio Centrale del Bilancio (UCB), malgrado la sussistenza di specifiche tabelle e dati ad esso forniti dalle rappresentanze diplomatiche presenti nei paesi in questione che giustificherebbero una decisione di tutt’altro trend e percentuali, in ragione del fatto che l’organo di controllo rifiuta a priori la concessione di aumenti a personale a contratto italiano assunto prima dell’1.1.1997;
la decisione a cui si sarebbe attenuta il MAECI solleva dei dubbi di legittimità in ragione della ratio che ne sottende l’elaborazione: in primis perché snatura l’esercizio degli adeguamenti collocandoli al di fuori da ogni previsione normativa, che, allo stato attuale, prevede la valutazione di specifici parametri – normativamente sanciti e nel caso di specie forniti all’Amministrazione – nonché una specifica valutazione politico-amministrativa da parte del MAECI come conditio indispensabile per il riconoscimento di eventuali adeguamenti;
in secundis l’approccio prediletto dal suindicato organo di controllo appare pregiudiziale nei confronti di una specifica ed unica categoria di lavoratori dello Stato operativi presso le sedi diplomatico-consolari oltre confine che – alla luce della giù citata normativa di riferimento -hanno già appurato la sussistenza delle condizioni necessarie e propedeutiche al riconoscimento di adeguamenti, anche in ragione del fatto che nel corso del 2015 e 2016 presso le medesime sedi sono stati accordati aumenti retributivi rispettivamente per la categoria dei lavoratori con contratto disciplinato dalla legge locale nonché dalla legge italiana ma assunto dopo il 1 gennaio 1997;
pertanto, anche alla luce della differenza di approccio che nell’arco di due anni sembra essere stata attuata per categorie di lavoratori aventi il medesimo contratto, sebbene stipulato in due periodi differenti, con retribuzioni sostanzialmente allineate, ci si trova dinanzi alla legittimazione di una sperequazione che risulta difficile rintracciare nel vigente dettato normativo in materia;
il mancato riconoscimento di un adeguamento retributivo, tra le altre cose già concordato con l’Amministrazione, ad una categoria di lavoratori a cui da oltre 14 anni non è accordata alcuna rimodulazione stipendiale malgrado esistano i presupposti di legge per giustificarla, si configura come un discutibile segnale di disattenzione verso una categoria operativa in sedi consolari dove si è anche registrato un incremento esponenziale della mole di lavoro e dei servizi richiesti, e dove – malgrado tali aspetti – si è continuato a garantire un prosieguo fattivo e puntuale delle attività, ragion per cui il dovuto – normativamente sancito – dovrebbe essere inderogabilmente garantito;
Si ritiene ulteriormente opportuno segnalare che la Sentenza n. 178 del 24 giugno 2015 della Corte Costituzionale si è pronunciata in maniera chiara ed inequivocabile circa il carattere incostituzionale di simili blocchi retributivi: –
quali sono le ragioni ostative al riconoscimento degli adeguamenti stipendiali di cui in premessa;
se si intende garantire un intervento volto al superamento di eventuali motivi ostativi al fine di garantire la tutela e l’attuazione del dettato normativo vigente in materia.
Aldo Di Biagio