Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01078

Atto n. 3-01078

Pubblicato il 1 luglio 2014, nella seduta n. 272

DI BIAGIO – Ai Ministri degli affari esteri e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. –

Premesso che:

in data 30 giugno 2014 il Ministero degli affari esteri, con una comunicazione digitale, ha informato le sigle sindacali del fatto che, a seguito dell’acquisizione del parere favorevole da parte degli organi di controllo, l’amministrazione avrebbe dato corso, ai sensi dell’art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, agli aumenti retributivi in favore del personale a contratto secondo la legge locale in alcune delle sedi estere;

l’incremento retributivo era atteso in alcune sedi da circa 12 anni e si configura come il punto di approdo di un percorso di confronto sindacale e parlamentare molto articolato;

 

l’amministrazione ha precisato che i Paesi di collocazione dei lavoratori, destinatari degli incrementi citati, sono da identificare in quelli dove si sono riscontrati significativi scostamenti dai parametri di riferimento previsti dall’art. 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

l’amministrazione ha ulteriormente evidenziato che nel predisporre le proposte di aumento si è tenuto conto delle correnti disponibilità di bilancio e della sostenibilità della spesa in un’ottica di medio periodo;

stando a quanto riferito dal Ministero degli affari esteri, l’intervento riguarderà circa 350 impiegati, pari al 13 per cento del contingente totale, aventi contratto disciplinato dalla legge locale, con decorrenza dal 1° luglio 2014;

purtroppo dalla platea di fruitori degli aumenti retributivi ex lege sono stati esclusi gli impiegati aventi contratto disciplinato da legge italiana, anche nei casi in cui gli stessi hanno retribuzioni allineate a quelle del personale avente contratto a legge locale, per ragioni che non sono state chiarite dall’amministrazione;

a parere dell’interrogante, tale anomalia nell’attribuzione di un diritto così rilevante va ricercata nel fatto che i lavoratori aventi contratto disciplinato dalla legge italiana sono destinatari di “trattamento economico accessorio” (FUA) secondo l’accordo successivo relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, di cui all’articolo 1, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 1998-2001, sottoscritto il 12 aprile 2001, e quindi, secondo l’amministrazione, non configurabili come destinatari di un riconoscimento, sebbene questo sia previsto dalla normativa in materia;

appare significativo sottolineare che il FUA non si configura come un riconoscimento sostitutivo dell’adeguamento salariale ma come uno strumento complementare: basti tener conto che il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri è anch’esso destinatario di trattamento accessorio, ma per questa fattispecie di lavoratori non è stato, giustamente, mai messo in discussione il riadeguamento salariale;

per quanto attiene alla configurazione del FUA, appare opportuno sottolineare che nei decreti ministeriali 5015/019 del 5 febbraio 2014 e n. 5017/0220 sono stati definiti gli importi da erogare sul capitolo 1283 del Bilancio del Ministero degli affari esteri per l’esercizio 2013 a vantaggio del personale a contratto regolato dalla legge italiana e sono stati identificati a titolo di “compenso differenziato” e di progressione economica orizzontale, ai sensi degli artt. 9 e 12 e delle tabelle A, B e C dell’accordo successivo del 12 aprile 2001;

urge evidenziare che il trattamento accessorio di cui all’accordo successivo relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, non costituisce un automatismo, ma viene sottoposto annualmente a valutazione del datore di lavoro/dirigente exdecreto legislativo n. 150 del 2009 il quale, ove ne ricorrano i presupposti, può anche negare l’erogazione del trattamento accessorio di cui sopra,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle ragioni che hanno condotto alla legittimazione di una palese discriminazione tra lavoratori “a contratto” operanti presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri;

se intendano rivedere la suddetta discriminazione, contemplando tra i destinatari dei suddetti adeguamenti salariali anche i lavoratori aventi contratto disciplinato dalla legge italiana.

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