Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia
di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e
dagli istituti italiani di cultura. (21G00072) (GU Serie Generale n.114 del 14-05-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 152, primo comma, le parole: «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli istituti
italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali»;
b) all’articolo 153, primo comma, le parole: «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli istituti
italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti di detti
impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo
non superiore a sei mesi»;……
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