ROMA\ aise\ – Un “risultato importante”: così Marco Fedi, deputato Pd eletto all’Estero, commenta l’approvazione da parte della Camera del disegno di legge di ratifica dell’accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada.
Importante, dice il deputato Pd “per i rapporti tra i due Paesi, per la ripresa delle ratifiche con Paesi di emigrazione e di presenza italiana e, più in generale, per tutte le forme di tutela previdenziale per i migranti”.
“Il disegno di legge di ratifica e di esecuzione dell’accordo di sicurezza sociale fra Italia e Canada, firmato a Roma il 22 maggio 1995, con protocollo aggiuntivo firmato a Roma il 22 maggio 2003, – spiega Fedi – arriva con molto ritardo nelle aule parlamentari ed arriva come necessario aggiornamento di importanti modifiche in campo previdenziale intervenute nei due Paesi”.
“Oggi molti altri cambiamenti sono intervenuti”, ha ricordato l’On. Fedi in sede di dichiarazione di voto a nome del gruppo del Partito Democratico. “Dobbiamo porci il tema dei processi di revisione degli accordi internazionali che rischiano di essere datati quando arrivano in aula per il voto definitivo. Lo scambio di note può rappresentare uno strumento sufficiente per superare il divario tra cambiamenti nelle legislazioni nazionali ed accordi internazionali. Ed anche per il Canada auspichiamo uno scambio di note che consenta l’inserimento nel campo di applicazione anche dei dipendenti pubblici e dei liberi professionisti che sono rimasti esclusi. Maggiormente in un contesto di nuova sostanziale equiparazione tra dipendenti pubblici e settore privato – ha dichiarato Fedi”.
“Nell’annunciare il voto favorevole del Partito Democratico – conclude il deputato eletto all’estero – ho comunque sottolineato che siamo in presenza di un positivo passaggio che risponde alle richieste della comunità italiana in Canada e che riconosce il lavoro di colleghi eletti nella trascorsa legislatura, tra cui l’On. Bucchino, la neo-eletta On. La Marca e la relatrice On. Zampa”.
Nello specifico, l’Accordo italo-canadese di sicurezza sociale intende “migliorare lo standard di protezione dei lavoratori e elaborare tecniche e procedure tese a garantire una più rapida erogazione delle prestazioni previdenziali”.
L’Accordo “non solo conferma e consolida i benefici già previsti dall’Accordo del 1977, ma ne prevede altri che rendono più ampia ed equa la tutela sociale, in particolare a favore dei connazionali che rimpatriano, nonché di coloro che prima di giungere in Canada hanno lavorato in altri Paesi di tradizionale emigrazione italiana, in Europa e oltreoceano”.
Le principali novità del nuovo Accordo sono: “l’applicazione dell’Accordo anche alla legislazione futura che modificherà e integrerà l’attuale, con possibilità di automatica estensione dell’Accordo a nuove categorie di persone protette, salvo contrario avviso delle Parti contraenti. L’automatica estensione evita l’ulteriore revisione dell’Accordo e l’esclusione dai benefici di eventuali nuove categorie di lavoratori protetti”; l’ampia deroga alla legislazione territoriale a favore dei lavoratori “inviati” dalle imprese nazionali nell’altro Paese contraente. Con questa norma si viene incontro alle esigenze determinate dalla sempre maggiore mobilità delle imprese italiane e canadesi che svolgono la loro attività all’estero e si realizza una migliore tutela previdenziale dei lavoratori interessati attraverso il mantenimento della legislazione nazionale per tutto il periodo del “distacco” nell’altro Paese contraente; l’accesso agevolato ai trattamenti pensionistici per vecchiaia, invalidità e ai superstiti mediante il ricorso al principio della totalizzazione dei periodi accreditati nei due Paesi contraenti. Il nuovo Accordo estende tale principio alla generalità delle prestazioni pensionistiche contemplate dalla legislazione dei due Paesi e quindi include le pensioni per invalidità e morte del regime pensionistico canadese, attualmente conseguibili soltanto in base al diritto interno;l’introduzione della totalizzazione multipla, cioè della possibilità di sommare, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali, non solo i periodi maturati nei due Paesi contraenti, ma anche i periodi di assicurazione accreditati in Stati terzi con i quali l’Italia e il Canada hanno concluso separati accordi di sicurezza sociale. Tale disposizione, presente anche in altri accordi, arreca vantaggi ai lavoratori che hanno una carriera lavorativa frammentata che può essere riunificata e valutata nella sua interezza per conseguire i trattamenti pensionistici italiani e canadesi; la diversa e più vantaggiosa regolamentazione del calcolo delle prestazioni proporzionali: secondo le regole nazionali, per il Canada e secondo il sistema tradizionale del pro rata temporis per l’Italia; la garanzia del trattamento minimo di pensione italiana a favore dei pensionati residenti in Italia e di quelli che rimpatriano. Anche i pensionati, in base all’Accordo, così come i pensionati ai sensi della maggior parte degli accordi sottoscritti dal nostro Paese, potranno godere sul territorio italiano del trattamento minimo di pensione italiana, qualora la somma dei pro rata di pensione a carico dei due Paesi fosse inferiore a tale trattamento.”.
Infine, per le pensioni di invalidità “è previsto un migliore coordinamento dei rapporti tra gli enti previdenziali che collaboreranno per l’espletamento degli accertamenti medico-legali necessari al riconoscimento dei diritti pensionistici dei lavoratori. Le nuove disposizioni, in sostanza, colmano una grave lacuna operativa dell’Accordo del 1977, che nulla disponeva in materia di collaborazione per l’espletamento di tali accertamenti”.
L’Accordo, nel migliorare i benefici per i lavoratori e i pensionati, conferma i principi che sono alla base dell’Accordo del 1977, in particolare il principio dell’applicazione di un’unica legislazione, quella del Paese di lavoro, salve le deroghe per particolari categorie di persone che rimangono protette dalla legislazione del Paese di provenienza o di cittadinanza; l’esportazione delle prestazioni economiche nel territorio dell’altra Parte contraente e anche in Stati terzi; la collaborazione amministrativa, che viene particolarmente rafforzata (parte IV).
Infine, l’Accordo stabilisce che le province del Canada possono concludere con l’Italia intese in materia di sicurezza sociale che siano in conformità con le disposizioni dell’Accordo stesso. Ciò comporterà la necessità di rivedere l’intesa di sicurezza sociale conclusa con la provincia del Québec nel 1979, per coordinarla con l’Accordo.
Inoltre, il 22 maggio 2003, nell’ottavo anniversario della firma dell’Accordo di sicurezza sociale italo-canadese, è stato firmato a Roma un Protocollo aggiuntivo all’Accordo stesso. Tale atto, negoziato per venire incontro a una precisa richiesta canadese, non apporta alcuna novità rispetto all’Accordo, ma si limita a svolgere una funzione: interpretativa riguardo ad alcuni termini ed espressioni; esplicativa in ordine ai benefici familiari per i figli e alle date di presentazione di reclami e appelli; di aggiornamento riguardo alla legislazione interna canadese.
Il Protocollo prende atto dell’avvenuta sostituzione dell’autorità competente canadese al momento della firma dell’Accordo – il Ministero dell’impiego e dell’immigrazione – con il Ministero dello sviluppo e risorse umane, eliminando dal testo dell’Accordo ogni riferimento al Ministero dell’impiego e dell’immigrazione canadese. Esso inoltre, nella previsione concernente la «Definizione di taluni periodi di residenza in riferimento alla legislazione del Canada», riporta ad oggi la lista dei soggetti aventi titolo a prestazioni a carico del sistema canadese. Non essendo il rapporto di convivenza attualmente riconosciuto ai fini previdenziali dalla legislazione italiana, la citazione è ovviamente ininfluente nel contesto applicativo della normativa in vigore nel nostro Paese. (aise)