Italiani all’estero, Fedi (Pd): tutelare stipendi contrattisti in Marocco.
E al governo chiede quali urgenti misure si intendano adottare per garantire che non vi siano
indebiti prelievi fiscali
20-01-2015 | 14:44:39 (da Italia Chiama Italia)
L’INTERROGAZIONE
La Farnesina dovrebbe “garantire che non vi siano indebiti prelievi fiscali a danno dei lavoratori
a contratto presso la rete diplomatico-consolare e l’Istituto Italiano di Cultura in Marocco”. A
sostenerlo è Marco Fedi, deputato Pd eletto in Australia, in una interrogazione ai Ministri degli
Esteri e delle Finanze, Gentiloni e Padoan.
Nella premessa, Fedi spiega che “le retribuzioni del personale a contratto locale, impiegato
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presso la rete diplomatico-
consolare italiana in Marocco, sono soggette alla legislazione italiana e alle norme previste dalle
convenzioni bilaterali in vigore tra Italia e Marocco; il personale a contratto locale impiegato
presso ambasciata, consolato generale e istituto italiano di cultura, in virtù di queste disposizioni,
è sottoposto al regime fiscale previsto dalla convenzione in vigore con il Marocco ed alla ritenuta
fiscale operata alla fonte secondo le percentuali previste dalla normativa in vigore di cui l’articolo
19 della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972 con protocollo
aggiuntivo firmato il 28 maggio 1979, e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1981, n. 504,
che prevede: “1. Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione
amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico, ad una
persona fisica residente dell’altro Stato contraente in corrispettivo di servizi resi, sono imponibili
nel primo Stato. Tali remunerazioni sono esonerate da imposizione nell’altro Stato quando il
beneficiario possieda la nazionalità del primo Stato, senza contemporaneamente possedere la
nazionalità dell’altro Stato”
“L’articolo 21 della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972 con
protocollo aggiuntivo firmato il 28 maggio 1979, e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1981,
n. 504 – aggiunge Fedi – prevede che: “1. Nel caso dei residenti nel Marocco, la doppia imposizione
viene eliminata nel modo seguente: a) allorché un residente del Marocco ritrae redditi, diversi
da quelli considerati negli articoli 10, 11 e 12, che sono imponibili in Italia in conformità delle
disposizioni della presente Convenzione, il Marocco esenta dall’imposizione detti redditi, ma può,
per calcolare le sue imposte sugli altri redditi di detto residente, applicare l’aliquota d’imposta
che sarebbe stata applicata se i redditi in questione non fossero stati esentati”; al personale a
contratto in servizio in Marocco si applicano quindi le norme dell’accordo Italia-Marocco per
evitare le doppie imposizioni fiscali”.
Ma, continua Fedi, “a quanto risulta all’interrogante, le autorità fiscali del Marocco avrebbero
chiesto agli interessati, con varie modalità, di pagare quanto dovuto sulle retribuzioni percepite
dallo Stato italiano per un lavoro dipendente e risultano imminenti azioni esecutive nei confronti
dei dipendenti stessi, ai quali sono stati congelati i conti correnti bancari personali; il dipartimento
delle finanze del Marocco avrebbe, a quanto risulta all’interrogante, avviato una serie di
accertamenti fiscali a cui hanno fatto seguito ingiunzioni di pagamento di somme molto elevate
nei confronti del personale a contratto; le competenti autorità del Marocco, a quanto risulta
all’interrogante, non hanno mai fornito risposte all’invito del Ministero dell’economia e delle
finanze relativamente all’apertura di un tavolo di negoziati allo scopo di un’interpretazione chiara
e definitiva dell’Accordo bilaterale in materia, nonostante i solleciti della nostra Ambasciata a
Rabat effettuati tramite note verbali inviate al Governo del Marocco”.
Fedi annota, quindi, che “esistono rappresentanze diplomatico-consolari di altri Paesi dell’Unione
europea accreditate in Marocco, per non citare solo l’Ambasciata francese che assolve il compito
di sostituto d’imposta per tutto il suo personale e opera dalla fonte le ritenute fiscali da versare
sia all’erario francese e/o a quello marocchino” e che “il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, quale datore di lavoro, non solo ai sensi delle norme nazionali
bensì anche ai sensi della norma locale sul pagamento delle tasse in Marocco “Code Général des
Impóts” — articolo 156 — è tenuto ad assolvere al compito e alle responsabilità derivanti dal
compito di sostituto d’imposta, dovendo operare, in forza di disposizione normative, le ritenute
previste per legge”. Dunque, “esiste un obbligo di legge per l’amministrazione degli affari esteri e
della cooperazione internazionale nell’applicazione puntuale di tali norme”.
Il parlamentare Pd chiede, quindi, ai due Ministri “quali urgenti misure si intendano adottare per
garantire che non vi siano indebiti prelievi fiscali a danno dei lavoratori a contratto presso la rete
diplomatico-consolare e l’istituto italiano di cultura in Marocco; quali iniziative si adotteranno
per garantire immediatamente la piena applicazione delle norme della convenzione fiscale in
vigore tra Italia e Marocco, garantendo i diritti del personale a contratto anche nei confronti
delle autorità locali” e, infine, “quali urgenti misure si intendano adottare, in mancanza di una
risposta delle autorità del Marocco, all’invito del Ministero dell’economia e delle finanze italiano
per l’apertura di un tavolo di negoziati che veda la rimozione delle gravi criticità insorte in ambito
fiscale che pregiudicano la vita privata e professionale dei dipendenti del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale sul territorio del Marocco”.