Italiani all’estero, Fedi (Pd): tutelare stipendi contrattisti in Marocco. E al governo chiede quali urgenti misure si intendano adottare per garantire che non vi siano indebiti prelievi fiscali

Italiani all’estero, Fedi (Pd): tutelare stipendi contrattisti in Marocco.

E al governo chiede quali urgenti misure si intendano adottare per garantire che non vi siano

indebiti prelievi fiscali

20-01-2015 | 14:44:39 (da Italia Chiama Italia)

L’INTERROGAZIONE

La Farnesina dovrebbe “garantire che non vi siano indebiti prelievi fiscali a danno dei lavoratori

a contratto presso la rete diplomatico-consolare e l’Istituto Italiano di Cultura in Marocco”. A

sostenerlo è Marco Fedi, deputato Pd eletto in Australia, in una interrogazione ai Ministri degli

Esteri e delle Finanze, Gentiloni e Padoan.

Nella premessa, Fedi spiega che “le retribuzioni del personale a contratto locale, impiegato

dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presso la rete diplomatico-
consolare italiana in Marocco, sono soggette alla legislazione italiana e alle norme previste dalle

convenzioni bilaterali in vigore tra Italia e Marocco; il personale a contratto locale impiegato

presso ambasciata, consolato generale e istituto italiano di cultura, in virtù di queste disposizioni,

è sottoposto al regime fiscale previsto dalla convenzione in vigore con il Marocco ed alla ritenuta

fiscale operata alla fonte secondo le percentuali previste dalla normativa in vigore di cui l’articolo

19 della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per evitare le doppie

imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972 con protocollo

aggiuntivo firmato il 28 maggio 1979, e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1981, n. 504,

che prevede: “1. Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione

amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico, ad una

persona fisica residente dell’altro Stato contraente in corrispettivo di servizi resi, sono imponibili

nel primo Stato. Tali remunerazioni sono esonerate da imposizione nell’altro Stato quando il

beneficiario possieda la nazionalità del primo Stato, senza contemporaneamente possedere la

nazionalità dell’altro Stato”

“L’articolo 21 della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per evitare

le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972 con

protocollo aggiuntivo firmato il 28 maggio 1979, e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1981,

n. 504 – aggiunge Fedi – prevede che: “1. Nel caso dei residenti nel Marocco, la doppia imposizione

viene eliminata nel modo seguente: a) allorché un residente del Marocco ritrae redditi, diversi

da quelli considerati negli articoli 10, 11 e 12, che sono imponibili in Italia in conformità delle

disposizioni della presente Convenzione, il Marocco esenta dall’imposizione detti redditi, ma può,

per calcolare le sue imposte sugli altri redditi di detto residente, applicare l’aliquota d’imposta

che sarebbe stata applicata se i redditi in questione non fossero stati esentati”; al personale a

contratto in servizio in Marocco si applicano quindi le norme dell’accordo Italia-Marocco per

evitare le doppie imposizioni fiscali”.

Ma, continua Fedi, “a quanto risulta all’interrogante, le autorità fiscali del Marocco avrebbero

chiesto agli interessati, con varie modalità, di pagare quanto dovuto sulle retribuzioni percepite

dallo Stato italiano per un lavoro dipendente e risultano imminenti azioni esecutive nei confronti

dei dipendenti stessi, ai quali sono stati congelati i conti correnti bancari personali; il dipartimento

delle finanze del Marocco avrebbe, a quanto risulta all’interrogante, avviato una serie di

accertamenti fiscali a cui hanno fatto seguito ingiunzioni di pagamento di somme molto elevate

nei confronti del personale a contratto; le competenti autorità del Marocco, a quanto risulta

all’interrogante, non hanno mai fornito risposte all’invito del Ministero dell’economia e delle

finanze relativamente all’apertura di un tavolo di negoziati allo scopo di un’interpretazione chiara

e definitiva dell’Accordo bilaterale in materia, nonostante i solleciti della nostra Ambasciata a

Rabat effettuati tramite note verbali inviate al Governo del Marocco”.

Fedi annota, quindi, che “esistono rappresentanze diplomatico-consolari di altri Paesi dell’Unione

europea accreditate in Marocco, per non citare solo l’Ambasciata francese che assolve il compito

di sostituto d’imposta per tutto il suo personale e opera dalla fonte le ritenute fiscali da versare

sia all’erario francese e/o a quello marocchino” e che “il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, quale datore di lavoro, non solo ai sensi delle norme nazionali

bensì anche ai sensi della norma locale sul pagamento delle tasse in Marocco “Code Général des

Impóts” — articolo 156 — è tenuto ad assolvere al compito e alle responsabilità derivanti dal

compito di sostituto d’imposta, dovendo operare, in forza di disposizione normative, le ritenute

previste per legge”. Dunque, “esiste un obbligo di legge per l’amministrazione degli affari esteri e

della cooperazione internazionale nell’applicazione puntuale di tali norme”.

Il parlamentare Pd chiede, quindi, ai due Ministri “quali urgenti misure si intendano adottare per

garantire che non vi siano indebiti prelievi fiscali a danno dei lavoratori a contratto presso la rete

diplomatico-consolare e l’istituto italiano di cultura in Marocco; quali iniziative si adotteranno

per garantire immediatamente la piena applicazione delle norme della convenzione fiscale in

vigore tra Italia e Marocco, garantendo i diritti del personale a contratto anche nei confronti

delle autorità locali” e, infine, “quali urgenti misure si intendano adottare, in mancanza di una

risposta delle autorità del Marocco, all’invito del Ministero dell’economia e delle finanze italiano

per l’apertura di un tavolo di negoziati che veda la rimozione delle gravi criticità insorte in ambito

fiscale che pregiudicano la vita privata e professionale dei dipendenti del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale sul territorio del Marocco”.

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