Si fa seguito a quanto preannunciato con il Messaggio in riferimento per fornire le istruzioni e la modulistica che ciascun impiegato dovrà compilare, per inoltrare per via gerarchica allo scrivente Ufficio le richieste volte ad ottenere il diritto al beneficio dell’assegno per situazioni di famiglia, ex art. 157 bis del D.P.R. 18/1967, come novellato con Legge 4 agosto, n. 122.
Condizione primaria per ottenere il diritto al beneficio dell’assegno per situazioni di famiglia è che all’interno del contratto d’impiego del dipendente si faccia espresso riferimento all’art. 157 bis del D.P.R. 18/67 e che lo stesso (e il coniuge o parte di unione civile) non goda di analogo trattamento di famiglia erogato dalle Autorità locali.
Purtroppo, la procedura di seguito esposta risulta più articolata rispetto a quella relativa all’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) alla luce dei diversi e più numerosi criteri stabiliti dalla nuova norma per il godimento del beneficio.
DECORRENZA DELL’ASSEGNO
Per continuità con le precedenti scadenze nel rispetto delle tempistiche volte ad ottenere le certificazioni sui redditi dei componenti il nucleo familiare ed al fine di assicurare la maggiore semplicità ed efficienza delle pertinenti procedure amministrativo-contabili, rimane immutata la decorrenza delle annualità come precedentemente stabilite per l’Assegno al Nucleo Familiare.
Pertanto, l’assegno personale verrà determinato ed erogato su base mensile dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo.
Unica eccezione, per l’entrata a regime della nuova misura, riguarderà il periodo iniziale 1° marzo – 30 giugno 2022.
INDIVIDUAZIONE DEI FAMILIARI A CARICO E CONSEGUENTE ACQUISIZIONE DEL DIRITTO
A differenza di quanto avveniva per l’ANF, il requisito per accedere alla concessione dell’assegno per situazioni di famiglia si basa non sul totale del reddito annuo dell’intero nucleo familiare ma sull’entità del reddito annuo di ciascun componente il nucleo familiare considerato a carico del dipendente.
Si intendono a carico del dipendente il coniuge, la parte di unione civile legalmente costituita e il/i figlio/i che possiedano un reddito complessivo annuo inferiore a 1/6 della retribuzione annua base (RAB) corrisposta ad un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella Sede di servizio.
Sarà cura delle singole Sedi determinare l’importo di cui sopra, comunicandolo tempestivamente ai dipendenti interessati per le valutazioni delle posizioni personali. Nel caso in cui la Sede sia oggetto di rivalutazione retributiva, la Sede stessa provvederà a rideterminare l’importo e a darne comunicazione allo scrivente Ufficio, indicando altresì la data di decorrenza del nuovo importo.
CERTIFICAZIONE DEI FAMILIARI CONSIDERATI A CARICO
Come sopra indicato, i singoli familiari a carico dovranno certificare i loro redditi, producendo la seguente documentazione, che dovrà essere allegata alla richiesta di assegno da parte del dipendente:
– Certificazione emessa dalle locali Autorità competenti circa il reddito lordo del coniuge a carico o della parte di unione civile legalmente costituita e dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti che svolgano un tirocinio o un’attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all’importo di 1/6 della retribuzione annua base corrisposta ad un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella Sede di servizio. La documentazione relativa ai redditi deve essere riferita all’anno precedente a quello di erogazione dell’assegno, come avveniva per l’ANF; inoltre, deve essere debitamente tradotta in italiano e certificata conforme dall’Autorità consolare italiana.
A titolo esemplificativo, per la richiesta di assegno relativo al periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 dovrà essere allegata la certificazione relativa ai redditi percepiti nel 2021. In via eccezionale, per la richiesta relativa al periodo 1° marzo – 30 giugno 2022 dovrà essere allegata la certificazione del 2021. Le dichiarazioni dovranno essere tradotte in italiano, almeno nelle parti riguardanti la determinazione del reddito lordo;
– In caso di assenza nel Paese di servizio di un’Autorità locale che rilasci certificazioni relative ai redditi percepiti, la documentazione di cui sopra verrà sostituita con una dichiarazione giurata innanzi ad un notaio, debitamente tradotta in italiano e certificata conforme dall’Autorità consolare italiana, accompagnata da una dichiarazione della Sede attestante la mancanza della suddetta Autorità locale.
Si ricorda che i cittadini italiani possono avvalersi della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 solo per gli atti e/o fatti che siano contenuti nei registri pubblici italiani o dell’UE. In nessun caso potranno essere autocertificati i redditi lordi che non siano stati oggetto di dichiarazione fiscale in Italia o in UE.
Oggetto della certificazione devono essere tutte le entrate e le fonti di reddito che concorrono alla determinazione del reddito complessivo annuo, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. redditi da lavoro dipendente e assimilati (inclusi quelli derivanti da prestazioni temporanee);
2. redditi derivanti da lavoro autonomo;
3. cd. redditi fondiari ovvero redditi relativi a immobili (terreni, fabbricati etc.);
4. redditi da capitale, quali i redditi derivanti da interessi, titoli azionari, obbligazioni, strumenti finanziari, rendite, utili derivanti da partecipazioni in società;
5. redditi derivanti da attività d’impresa;
6. redditi diversi non rientranti nelle precedenti categorie (plusvalenze, vincite, redditi derivanti da attività occasionali, etc.);
7. qualunque altra entrata che costituisca fonte di reddito ai sensi della normativa locale.
TIPOLOGIE DI ASSEGNO
Come noto, il Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122, ha riformato l’art. 157 bis del D.P.R. 18/67 introducendo l’assegno per situazioni di famiglia, che prevede due tipologie di erogazione:
1. UN ASSEGNO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA calcolato per ciascun familiare a carico in misura percentuale rispetto alla retribuzione annua base (RAB) corrisposta ad un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella Sede di servizio. Sarà cura delle singole Sedi comunicare tale importo a tutto il personale interessato.
Esso è determinato nella misura:
– del 4% della RAB di cui sopra per il coniuge o parte di unione civile a carico;
– dell’8% della RAB di cui sopra per ciascun figlio a carico, dal settimo mese di gravidanza fino al diciottesimo anno di età, ovvero per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età;
– dell’8% della RAB di cui sopra per i figli tra i 18 e i 21 anni per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
I. frequentano un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
II. svolgono un tirocinio o un’attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore a 1/6 della RAB di cui sopra;
III. sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego del luogo di residenza (uffici di collocamento);
IV. svolgono servizio civile universale in Italia.
L’assegno, come sopra determinato, non potrà comunque essere inferiore a 960,00 euro annui né superiore a 2.100,00 euro annui per ciascun familiare a carico.
2. UN ASSEGNO AD PERSONAM NON RIASSORBIBILE, in alternativa all’assegno di cui al precedente punto 1., di importo pari all’assegno al nucleo familiare, per la medesima durata e secondo i medesimi presupposti previsti dalla relativa normativa in vigore al 28 febbraio 2022. Tale misura può essere richiesta solo dagli impiegati a contratto che, alla data del 28 febbraio 2022, percepivano o avevano diritto a percepire un assegno al nucleo familiare e la relativa istanza può riguardare esclusivamente i componenti del nucleo familiare alla data del 28 febbraio 2022. Ciò comporta che il dipendente che decida di optare per la misura dell’assegno ad personam non potrà includere nella richiesta i soggetti entrati nel nucleo familiare a partire dal 1° marzo u.s., rispetto ai quale dovrà essere effettuata istanza per la diversa misura dell’assegno per situazione di famiglia di cui al precedente punto 1.
L’assegno ad personam, dovrà essere richiesto annualmente (utilizzando la consueta modulistica per l’ANF, reperibile al percorso MAEnet Strumenti di lavoro>Procedure>DGRI personale a contratto>Assegno Nucleo Familiare, corredato dalla relativa documentazione certificativa) per il periodo 1° luglio – 30 giugno dell’anno successivo e sarà calcolato sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare (comprensivo di tutte le voci sopra elencate per la definizione del reddito annuo) dell’anno solare precedente, secondo la normativa e le tabelle INPS di riferimento in vigore al 28 febbraio 2022.
Pertanto, per il periodo a partire dal 1° marzo 2022, ciascun impiegato avente diritto presenterà l’istanza di attribuzione dell’assegno per situazioni di famiglia o, in alternativa, per il medesimo periodo, eserciterà la diversa opzione dell’assegno ad personam (ex ANF).
RICHIESTA DELL’ASSEGNO: OPZIONE
Tutto il personale a contratto avente diritto, il/i cui familiare/i a carico possegga/no i requisiti sopra indicati, può chiedere l’erogazione dell’ASSEGNO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA calcolato in misura percentuale.
Al contrario, solo il personale che alla data del 28 febbraio 2022 godeva o avrebbe avuto il diritto di percepire l’ANF potrà optare per l’ASSEGNO AD PERSONAM NON RIASSORBIBILE. Per questo personale sarà, tuttavia, possibile esercitare il diritto di optare per l’assegno determinato in misura percentuale a partire dal 1° luglio dell’anno successivo.
MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’ASSEGNO PER SITUAZIONE DI FAMIGLIA
Le domande per l’attribuzione dell’assegno per situazioni di famiglia, presentate dal personale a contratto avente diritto, dovranno essere inviate alla DGRI – Ufficio VI ESCLUSIVAMENTE per messaggistica e utilizzando i modelli allegati al presente messaggio, debitamente compilati, qui di seguito elencati:
Gli originali dovranno essere conservati agli atti della Sede, per eventuali future richieste da parte di questo Ministero o degli Organi di Controllo.
Si attira l’attenzione di codeste Sedi sulla necessità di trasmettere con un unico invio tutta la documentazione richiesta. Nel caso pervengano documentazioni incomplete o compilate in modo errato, esse NON verranno prese in considerazione.
Si richiama inoltre l’attenzione di codeste Sedi sull’obbligo di procedere al controllo delle istanze prima della loro trasmissione allo scrivente Ufficio. In particolare, si raccomanda di valutare scrupolosamente le dichiarazioni rese dagli impiegati relativamente ai familiari dichiarati a carico, alla situazione reddituale dei singoli familiari a carico, alla mancata percezione di altro trattamento di famiglia erogato da Enti/Autorità locali.
Si invita a tal proposito a sensibilizzare opportunamente tutto il personale interessato, anche in considerazione dei profili di responsabilità e degli eventuali seguiti disciplinari che le dichiarazioni mendaci potrebbero comportare.
Si ricorda che, come l’ANF, l’assegno per situazioni di famiglia, comunque determinato, non concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto ad imposta (IRPEF).
Per il personale non soggetto ad IRPEF si rimanda alla normativa locale imperativa circa l’assoggettamento ad imposta dei predetti importi.
Si informa infine che ciascuna Sede riceverà dallo scrivente Ufficio – come avveniva per l’ANF – un messaggio di autorizzazione dell’importo da corrispondere al singolo impiegato, che indicherà anche le modalità per la richiesta di finanziamento.
Nel ringraziare sin d’ora codeste Sedi per l’attenzione che vorranno dedicare agli adempimenti di competenza sopra illustrati, si fa riserva di informare con successiva comunicazione in merito alle modalità di erogazione del beneficio.