Si provvede a trasmettere di seguito l’interrogazione a risposta scritta a firma dei senatori Di
Biagio, Micheloni e Giacobbe in materia di criticità attualmente sussistenti in merito
all’applicazione della Convenzione tra Italia e Marocco sulla doppia imposizione sul reddito, per
la rilevanza che si riterrà opportuno riservare.
Saluti
Ufficio Stampa
Sen. Aldo Di Biagio
Senato della Repubblica
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Ai ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze,
per sapere, premesso che:
come emerso da recenti approfondimenti giornalistici, sussistono in capo alle dinamiche
applicative della Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni sul
reddito” del 1972 alcuni punti di equivoca interpretazione che stanno sollevando molteplici
criticità sul fronte dell’onere fiscale in capo ai dipendenti con cittadinanza marocchina e
italiana operanti presso l’Ambasciata italiana a Rabat con contratti a legge locale;
nello specifico in Marocco sono operativi 24 impiegati a contratto assoggettati a ritenute
alla fonte dell’Erario italiano, in applicazione dell’articolo 19 della citata Convenzione
bilaterale: infatti l’articolo 19 della Convenzione prevede la potestà impositiva esclusiva
all’Italia in caso di personale di cittadinanza italiana, non disciplinando la fattispecie dei
cittadini marocchini e i cittadini in possesso di terza cittadinanza, per i quali la convenzione
rimanda ad un criterio impositivo concorrente, legittimando una sorta di impasse impositiva
in ragione della quale entrambi gli Stati avrebbero la legittimità al prelievo fiscale, e
prevedendo – nel caso di doppia imposizione – l’applicazione del meccanismo di cui
all’articolo 21 della Convenzione;
risulta all’interrogante che gli impiegati a contratto che sono attualmente oggetto di
accertamento fiscale non dispongono di altri redditi e quindi per loro non trova nemmeno
applicazione il meccanismo facente capo al calcolo dell’aliquota fiscale previsto
dall’articolo 21 della Convenzione Italia/Marocco. Nello specifico, le autorità marocchine
tassano il reddito percepito da lavoro dipendente degli impiegati in parola, già
assoggettato a tassazione alla fonte dall’Erario italiano. Di conseguenza non si tratta del
calcolo dell’aliquota per altri redditi in Marocco, ma si tratta di una vera e propria doppia
imposizione;
appare opportuno segnalare che ai sensi dell’articolo 86 del “Code Général des Impôts”
del Marocco, gli impiegati che percepiscono un solo stipendio, corrisposto da un unico
datore di lavoro, non sono tenuti ad effettuare la dichiarazione annua del reddito perché
essa è a cura del datore di lavoro. Ai sensi dell’articolo 156 dello stesso “Code Général
des Impôts” del Marocco (legge imperativa), tutti i datori di lavoro operanti in Marocco
sono tenuti ad assolvere al compito di sostituto d’imposta, dovendo operare alla fonte le
ritenute previste per legge. Dai contatti avuti in loco non risultano esservi rappresentanze
straniere accreditate sul territorio del Marocco che invitino i propri impiegati ad assolvere
in maniera autonoma i doveri fiscali derivanti dall’assoggettamento a fiscalità dello
stipendio;
Come da ultima risposta del Vice Ministro On. Lapo PISTELLI (Prot. n. 1151/85954 del
23/04/2015) all’interrogazione a risposta scritta n. 4-07571 (On. Marco Fedi), in cui si
conferma che di concerto con il MEF, è stato formalmente proposto che l’inquadramento
delle remunerazioni del personale a contratto in servizio presso le sedi diplomatiche e
consolari italiane, benché erogate in funzione di un rapporto di lavoro dipendente, fosse
ascrivibile all’art 19 (funzioni pubbliche) della suddetta convenzione e non all’art 15 (lavoro
dipendente) in base al quale invece l’Amministrazione fiscale del Marocco tassa dette
remunerazioni. Negli scambi quindi con le Autorità marocchine, per il tramite del MAECI,
era stato chiesto alle medesime se concordassero con tale punto di vista;
Come riscontro, il Ministero degli affari esteri marocchino ha chiesto alla parte italiana di
proporre un nuovo testo che possa risolvere l’equivoco. Risulta all’interrogante che
l’eventuale proposta non sia ancora pervenuta dal MEF italiano;
Con l’eventuale accettazione dell’interpretazione dell’Amministrazione fiscale del Marocco
che voleva tassare dette remunerazioni in base all’articolo 15 (lavoro dipendente sulla
base della residenza), non solo è contro lo spirito della convenzione che tende ad evitare
la doppia imposizione, perché tutte le remunerazioni del personale a contratto sono
soggette alla fonte dall’erario italiano, ma di conseguenza verranno implicate anche le
remunerazioni del personale a contratto a legge italiana;
nel 2012 le autorità marocchine hanno assunto la decisione di provvedere con un
assoggettamento fiscale esclusivo del personale a contratto di cittadinanza marocchina,
imponendo il pagamento delle imposte e degli arretrati relativi agli ultimi 5 anni ed
escludendo l’ipotesi di ricorrere a quanto disposto dall’articolo 21 della Convenzione in
materia di meccanismi di compensazioni in caso di doppia imposizione;
a seguito della suddetta decisione da parte delle autorità di Rabat, come è stato
evidenziato dall’allora Vice Ministro Dassu’ in occasione del riscontro ad un’interrogazione
a risposta scritta sul medesimo argomento “l’amministrazione ha interessato il
dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia che, il 18 novembre scorso (2013)
ha chiesto formalmente alle autorità Marocchine l’avvio di una procedura amichevole per
giungere ad un’interpretazione condivisa del testo convenzionale. Contestualmente
l’Ambasciata d’Italia a Rabat sta esercitando i suoi buoni uffici al fine di ottenere la
riduzione o la dilazione dei debiti pregressi”;
malgrado le suddette dinamiche non si è giunti ad alcuna rettifica della norma, di contro,
negli ultimi giorni il prelievo fiscale di cui alle citate decisioni è diventato ingiuntivo con
notifiche di pignoramenti e cartelle esattoriali trasmesse dalle autorità locali ai lavoratori di
cui in premessa, che – vale la pena segnalarlo – percepiscono retribuzioni particolarmente
basse;
risulta all’interrogante che dalla Farnesina sia stata segnalata la necessità di riunire in
tempi celeri un tavolo di consultazione tra esperti marocchini e italiani al fine di chiarire in
via definitiva la configurazione dell’assoggettabilità dei contrattisti locali al fisco Marocchino
alla luce della confusione normativa sollevata dalla suddetta Convenzione;
al fine di operare il chiarimento normativo di cui premessa sarebbe auspicabile operare
una revisione della suddetta Convenzione prevedendo nello specifico che, “in deroga al
paragrafo 1 dell’articolo 19 della convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sui redditi, siano esonerati nello stato di soggiorno, in
virtù degli usi internazionali e delle disposizione della medesima convenzione, i
trattamenti, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che in uno dei due Stati contraenti
afferiscono al personale del rango diplomatico dell’Ambasciata che presta servizio sul
territorio dell’altro Stato, così come al personale non diplomatico assunto direttamente
dall’ambasciata o dai suoi servizi esterni che ne costituiscano parte integrante,
sussistendo la condizione che tale personale abbia la nazionalità del primo Stato”.
se si intende predisporre iniziative volte ad individuare soluzioni urgenti che nelle more
della revisione delle disposizioni della “Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi” consentano di sospendere l’esecutività
del prelievo fiscale da parte del fisco Marocchino;
quali sono le risultanze del confronto attualmente avviato con le autorità Marocchine sul
tema in oggetto.
Come si intende intervenire sulla Convenzione di cui in premessa, al fine di superare
l’equivoco interprativo in capo all’articolo 19.