Interrogazione dei senatori Di Biagio, Micheloni e Giacobbe in merito all’applicazione della Convenzione tra Italia e Marocco sulla doppia imposizione sul reddito

Si provvede a trasmettere di seguito l’interrogazione a risposta scritta a firma dei senatori Di

Biagio, Micheloni e Giacobbe in materia di criticità attualmente sussistenti in merito

all’applicazione della Convenzione tra Italia e Marocco sulla doppia imposizione sul reddito, per

la rilevanza che si riterrà opportuno riservare.

Saluti

Ufficio Stampa

Sen. Aldo Di Biagio

Senato della Repubblica

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Ai ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze,

per sapere, premesso che:

come emerso da recenti approfondimenti giornalistici, sussistono in capo alle dinamiche

applicative della Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni sul

reddito” del 1972 alcuni punti di equivoca interpretazione che stanno sollevando molteplici

criticità sul fronte dell’onere fiscale in capo ai dipendenti con cittadinanza marocchina e

italiana operanti presso l’Ambasciata italiana a Rabat con contratti a legge locale;

nello specifico in Marocco sono operativi 24 impiegati a contratto assoggettati a ritenute

alla fonte dell’Erario italiano, in applicazione dell’articolo 19 della citata Convenzione

bilaterale: infatti l’articolo 19 della Convenzione prevede la potestà impositiva esclusiva

all’Italia in caso di personale di cittadinanza italiana, non disciplinando la fattispecie dei

cittadini marocchini e i cittadini in possesso di terza cittadinanza, per i quali la convenzione

rimanda ad un criterio impositivo concorrente, legittimando una sorta di impasse impositiva

in ragione della quale entrambi gli Stati avrebbero la legittimità al prelievo fiscale, e

prevedendo – nel caso di doppia imposizione – l’applicazione del meccanismo di cui

all’articolo 21 della Convenzione;

risulta all’interrogante che gli impiegati a contratto che sono attualmente oggetto di

accertamento fiscale non dispongono di altri redditi e quindi per loro non trova nemmeno

applicazione il meccanismo facente capo al calcolo dell’aliquota fiscale previsto

dall’articolo 21 della Convenzione Italia/Marocco. Nello specifico, le autorità marocchine

tassano il reddito percepito da lavoro dipendente degli impiegati in parola, già

assoggettato a tassazione alla fonte dall’Erario italiano. Di conseguenza non si tratta del

calcolo dell’aliquota per altri redditi in Marocco, ma si tratta di una vera e propria doppia

imposizione;

appare opportuno segnalare che ai sensi dell’articolo 86 del “Code Général des Impôts”

del Marocco, gli impiegati che percepiscono un solo stipendio, corrisposto da un unico

datore di lavoro, non sono tenuti ad effettuare la dichiarazione annua del reddito perché

essa è a cura del datore di lavoro. Ai sensi dell’articolo 156 dello stesso “Code Général

des Impôts” del Marocco (legge imperativa), tutti i datori di lavoro operanti in Marocco

sono tenuti ad assolvere al compito di sostituto d’imposta, dovendo operare alla fonte le

ritenute previste per legge. Dai contatti avuti in loco non risultano esservi rappresentanze

straniere accreditate sul territorio del Marocco che invitino i propri impiegati ad assolvere

in maniera autonoma i doveri fiscali derivanti dall’assoggettamento a fiscalità dello

stipendio;

Come da ultima risposta del Vice Ministro On. Lapo PISTELLI (Prot. n. 1151/85954 del

23/04/2015) all’interrogazione a risposta scritta n. 4-07571 (On. Marco Fedi), in cui si

conferma che  di concerto con il MEF, è stato formalmente proposto che l’inquadramento

delle remunerazioni del personale a contratto in servizio presso le sedi diplomatiche e

consolari italiane, benché erogate in funzione di un rapporto di lavoro dipendente, fosse

ascrivibile all’art 19 (funzioni pubbliche) della suddetta convenzione e non all’art 15 (lavoro

dipendente) in base al quale invece l’Amministrazione fiscale del Marocco tassa dette

remunerazioni. Negli scambi quindi con le Autorità marocchine, per il tramite del MAECI,

era stato chiesto alle medesime se concordassero con tale punto di vista;

Come riscontro, il Ministero degli affari esteri marocchino ha chiesto alla parte italiana di

proporre un nuovo testo che possa risolvere l’equivoco. Risulta all’interrogante che

l’eventuale proposta non sia ancora pervenuta dal MEF italiano;

Con l’eventuale accettazione dell’interpretazione dell’Amministrazione fiscale del Marocco

che voleva tassare dette remunerazioni in base all’articolo 15 (lavoro dipendente sulla

base della residenza), non solo è contro lo spirito della convenzione che tende ad evitare

la doppia imposizione, perché tutte le remunerazioni del personale a contratto sono

soggette alla fonte dall’erario italiano, ma di conseguenza verranno implicate anche le

remunerazioni del personale a contratto a legge italiana;

nel 2012 le autorità marocchine hanno assunto la decisione di provvedere con un

assoggettamento fiscale esclusivo del personale a contratto di cittadinanza marocchina,

imponendo il pagamento delle imposte e degli arretrati relativi agli ultimi 5 anni ed

escludendo l’ipotesi di ricorrere a quanto disposto dall’articolo 21 della Convenzione  in

materia di meccanismi di compensazioni in caso di doppia imposizione;

a seguito della suddetta decisione da parte delle autorità di Rabat, come è stato

evidenziato dall’allora Vice Ministro Dassu’ in occasione del riscontro ad un’interrogazione

a risposta scritta sul medesimo argomento “l’amministrazione ha interessato il

dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia che, il 18 novembre scorso (2013)

ha chiesto formalmente alle autorità Marocchine l’avvio di una procedura amichevole per

giungere ad un’interpretazione condivisa del testo convenzionale. Contestualmente

l’Ambasciata d’Italia a Rabat sta esercitando i suoi buoni uffici al fine di ottenere la

riduzione o la dilazione dei debiti pregressi”;

malgrado le suddette dinamiche non si è giunti ad alcuna rettifica della norma, di contro,

negli ultimi giorni il prelievo fiscale di cui alle citate decisioni è diventato ingiuntivo con

notifiche di pignoramenti e cartelle esattoriali trasmesse dalle autorità locali ai lavoratori di

cui in premessa, che – vale la pena segnalarlo – percepiscono retribuzioni particolarmente

basse;

risulta all’interrogante che dalla Farnesina sia stata segnalata la necessità di riunire in

tempi celeri un tavolo di consultazione tra esperti marocchini e italiani al fine di chiarire in

via definitiva la configurazione dell’assoggettabilità dei contrattisti locali al fisco Marocchino

alla luce della confusione normativa sollevata dalla suddetta Convenzione;

al fine di operare il chiarimento normativo di cui premessa sarebbe auspicabile operare

una revisione della suddetta Convenzione prevedendo nello specifico che, “in deroga al

paragrafo 1 dell’articolo 19 della convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie

imposizioni in materia di imposte sui redditi, siano esonerati nello stato di soggiorno, in

virtù degli usi internazionali e delle disposizione della medesima convenzione, i

trattamenti, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che in uno dei due Stati contraenti

afferiscono al personale del rango diplomatico dell’Ambasciata che presta servizio sul

territorio dell’altro Stato, così come al personale non diplomatico assunto direttamente

dall’ambasciata o dai suoi servizi esterni che ne costituiscano parte integrante,

sussistendo la condizione che tale personale abbia la nazionalità del primo Stato”.

se si intende predisporre iniziative volte ad individuare soluzioni urgenti che nelle more

della revisione delle disposizioni della “Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le

doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi” consentano di sospendere l’esecutività

del prelievo fiscale da parte del fisco Marocchino;

quali sono le risultanze del confronto attualmente avviato con le autorità Marocchine sul

tema in oggetto.

Come si intende intervenire sulla Convenzione di cui in premessa, al fine di superare

l’equivoco interprativo in capo all’articolo 19.

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