ROMA\ aise\ – Superare il concetto di “discrezionalità da parte dell’amministrazione attraverso l’introduzione di procedure di selezione con procedure comparative pubbliche e accessibili” per la scelta dei direttori di chiara fama degli Istituti Italiani di Cultura così che “i candidati siano scelti sulla base di criteri oggettivi sia in relazione al riconosciuto prestigio negli ambienti culturali nazionali e del Paese di destinazione, sia in relazione alle provate capacità manageriali e di promozione culturale”.
Questo l’obiettivo della proposta di legge di Alessio Tacconi (Misto) – Modifiche all’articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, in materia di nomina dei direttori degli istituti italiani di cultura e di conferimento dell’incarico a persone di chiara fama – presentata nel febbraio scorso insieme agli ormai ex colleghi 5 Stelle.
La proposta di legge è stata ora assegnata alle Commissioni riunite Affari Esteri e Cultura da dove inizierà l’iter parlamentare, che si arricchirà dei pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio e Lavoro.
Nel presentare il testo ai colleghi, Tacconi spiega poi che obiettivo della proposta è anche quello di “ridurre il numero dei “chiara fama” da 10 a 5” perché la loro nomina a capo di un Istituto diventerebbe “residuale”, per privilegiare “le professionalità già esistenti all’interno della stessa Direzione Generale per la promozione del sistema Paese dove prestano servizio 7 dirigenti (su un organico previsto di 10 unità), non preposti a uffici dirigenziali, che rivestono la qualifica di consiglieri ministeriali o di esperti per la promozione culturale”.
La proposta di legge consta di un solo articolo, che pubblichiamo di seguito.
“Art. 1.
1. All’articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La funzione di direttore di Istituto è conferita, altresì, agli esperti del ruolo dirigenziale di cui al comma 2 dell’articolo 11 in numero non inferiore alla metà dell’organico previsto nella relativa tabella”;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La funzione di direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, per un massimo di 5 sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione all’organizzazione della promozione culturale, con procedure di selezione comparativa pubblica e accessibile. A tal fine la Commissione di cui all’articolo 4 valuta le candidature redigendo un apposito verbale in cui si dà conto del numero di candidature esaminate, dei titoli culturali e professionali presentati da ciascun candidato, dei criteri e delle motivazioni addotte per la scelta del candidato più idoneo. La documentazione è resa accessibile a chi ne abbia un legittimo interesse””. (aise)