FAQ SU ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
PER I RESIDENTI ALL’ESTERO

FAQ SU ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 

PER I RESIDENTI ALL’ESTERO

  • SONO RESIDENTE ALL’ESTERO, FINO AL 28 FEBBRAIO 2022 SONO STATO DESTINATARIO DELLE SPETTANZE FAMIGLIARI E DEI BENEFICI FISCALI PER CARICHI DI FAMIGLIA.  DAL 1° MARZO POSSO FRUIRE DEL NUOVO “ASSEGNO UNICO”?

NO. Tra i requisiti previsti per la fruizione del beneficio vi è quello della residenza in Italia. Ai sensi dell’articolo 3 del dlgs 230/21 l’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia  in  possesso congiuntamente del requisito della cittadinanza, residenza e soggiorno.

  • SONO RESIDENTE ALL’ESTERO, CITTADINO ITALIANO E RESIDENTE FISCALMENTE IN ITALIA, HO DIRITTO ALL’ASSEGNO UNICO?

NO. La sola residenza fiscale, dunque l’assoggettamento all’ordinamento fiscale italiano, non determina la configurazione dei requisiti soggettivi sanciti dalla norma per accedere alla fruizione dell’assegno unico.

  • SONO CITTADINO STRANIERO, MA IMPIEGATO A CONTRATTO DEL MAECI AI SENSI DELL’ARTICOLO 152 DEL DPR 18/67. FINO AL 28 FEBBRAIO HO FRUITO DELL’ASSEGNO AL NUCLEO. DAL 1° MARZO MANTENGO QUESTO DIRITTO?

NO. L’assenza del requisito soggettivo della residenza in Italia, unitamente a quello della cittadinanza, non determina il diritto alla fruizione del nuovo assegno. Con l’entrata in vigore del dlgs 230/21 (attuativo della legge in materia di assegno unico) cessa di essere riconosciuto l’assegno al nucleo precedentemente erogato. Resta salva la possibilità, sancita dalla normativa speciale, di fruire dei benefici in materia previsti dalla normativa locale.

  • SONO RESIDENTE ALL’ESTERO, HO DUE FIGLI: UNO DI 15 ANNI, L’ALTRO DI 22 ANNI, COSA MI SPETTA?

L’assegno unico è una spettanza riconosciuta su domanda per un anno alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza e fino al compimento del 21esimo anno e senza limiti di età per i figli disabili. Pertanto, alla luce della nota evoluzione normativa, qualora non sussistano i requisiti soggettivi sopra esposti, per i figli rientranti in questa fascia di età non si percepiranno altre spettanze.

Mentre, a decorrere dal 1° marzo 2022 le detrazioni fiscali per i figli a carico sono inserite in busta paga unicamente per figli che abbiano un’età pari o superiore a 21 anni.

  • NEL MIO NUCLEO FAMILIARE HO MIO MARITO A CARICO, CONTINUO A PERCEPIRE LE RELATIVE DETRAZIONI DIRETTAMENTE IN BUSTA PAGA?

SI. La normativa in materia di carichi familiari, che non siano figli entro i 21 anni compiuti, resta invariata. Pertanto si continuerà a percepire le medesime spettanze finora riconosciute.

Si SOTTOLINEA CHE l’INPS nella Circolare del 9 febbraio 2022 in merito al requisito della residenza ha evidenziato che:

“La valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE”.

Roma, 09.05.2022                                     CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI

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