Al Ministero degli Affari Esteri in persona del Ministro p.t.
Al Ministero degli Affari Esteri in persona del Direttore Generale delle Risorse e l’Innovazione p.t.
ATTO DI SIGNIFICAZIONE, INTIMAZIONE E DIFFIDA
La sottoscritta Iris Lauriola nq di Coordinatore Esteri della Federazione Confsal Unsa con sede presso il Ministero degli Affari Esteri,
premesso che
– la scrivente Sigla ha propri iscritti a contratto a legge italiana e a legge locale in servizio sulla Rete diplomatico-consolare e presso gli Istituti Italiani di Cultura, ivi inclusi quelli oggetto di razionalizzazione;
– il Capo dell’Ufficio VII della D.G.R.I., in occasione di una informativa alle OO.SS. del 2 aprile u.s., ha reso noto che l’Amministrazione degli Esteri NON ricollocherà all’interno delle sedi riceventi alcuni dipendenti a contratto attualmente in servizio presso le sedi in chiusura a causa di sanzioni disciplinari pregresse, dando così seguito ad un licenziamento de facto;
– il Capo dell’Ufficio VII della D.G.R.I., successivamente alla data suddetta, ha altresì aggiunto che, nel caso di ricollocamenti transnazionali, al personale in parola verrà comunque imposto un contratto individuale di lavoro ai sensi della legge locale, a prescindere dalla tipologia di contratto posseduta dal medesimo al momento della chiusura della sede di servizio;
considerato che
– la normativa di riferimento, che regola l’istituto della ricollocazione del personale a contratto fa capo al DPR 18/67, come modificato dal DL 103/2000, artt. 160 e 166, nonchè all’Accordo Successivo del 2001, art. 13, che prevedono quanto segue:
D.Lgs. 103/2000
Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio). – Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all’estero, l’amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilita’ di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all’estero, fermo restando quanto previsto dall’articolo 166, primo comma, lettera f).
L’impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale.
L’impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all’estero, può essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all’estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma l’impiegato conserva la precedente anzianita’ di servizio.
Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni di cui all’articolo 155. Non puo’ in ogni caso essere riassunto l’impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell’articolo 161 e dell’articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d)ed e). Nel caso di soppressione o chiusura di istituti italiani di cultura, la riassunzione potra’ essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale.
Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a contratto viene attribuito un contributo alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 166 (Risoluzione del contratto). – Il contratto a tempo indeterminato puo’ essere risolto da parte dell’impiegato con un preavviso di tre mesi, salva la possibilita’ di ridurre tale periodo con il consenso dell’ufficio all’estero. Da parte dell’ufficio all’estero il contratto puo’ essere risolto, con provvedimento motivato inviato all’interessato, nei casi seguenti:
a) per incapacita’ professionale;
b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell’articolo 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacita’ ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita’;
f) per riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, fatta salva la possibilita’ di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell’articolo 160.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, l’ufficio all’estero e’ tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l’ufficio puo’ disporre, previa autorizzazione del Ministero, l’erogazione di un’indennita’ in misura corrispondente all’intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
Il preavviso di tre mesi non e’ dovuto nel caso di:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravita’ tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
In tutti i casi il rapporto di impiego e’ risolto previa autorizzazione ministeriale.
Accordo Successivo del 12.4.2001
ARTICOLO 13. Ricollocazione del personale a seguito di chiusura della sede
1. In caso di chiusura o soppressione di un ufficio all’estero, l’amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso altro ufficio all’estero, fermo restando quanto previsto dall’art. 166, primo comma, lett. f) del D.P.R. 18 del 1967.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dipendenti a contratto conservano a tutti gli effetti l’anzianità pregressa e il precedente regime contrattuale.
3. Il dipendente che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all’estero, può essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all’estero, entro tre mesi dalla cessazione presso l’ufficio precedente. Anche nei casi di cui al presente comma il dipendente conserva la precedente anzianità di servizio.
Tenuto altresì conto che
– la normativa suindicata non prevede alcuna delle ipotesi ventilate dalla PA:
a – nessuna norma legittima la modifica del regime contrattuale, inoltre tale condotta oltrechè non consentita dalla normativa speciale è in spregio al generale principio del divieto di reformatio in peius;
b – il non ricollocamento di lavoratori che sono stati destinatari in passato di provvedimenti disciplinari, applicando in questo modo il provvedimento del licenziamento di fatto, è arbitraria ed illeggittima applicazione delle suindicate norme;
c – la ventilata decisione amministrativa riguarderebbe solo ed esclusivamente i dipendenti a contratto che, al pari dei restanti, sono dipendenti della PA; ciò creerebbe un grave precedente, legittimando un provvedimento discriminatorio, e introducendo di fatto il licenziamento in assenza di adeguati strumenti di contestazione formale previsti dalla normativa in vigore.
Tutto ciò premesso e considerato
nel formalizzare quanto sopra, per contestare la condotta preannunciata dalla PA in totale spregio alle norme surrichiamate
con la presente si INVITA E FORMALMENTE
DIFFIDA
i destinatari, per quanto di competenza, ad astenersi dall’attuare quanto proposto e preannunciato
Con espresso avviso che la scrivente OS a tutela dei diritti degli interessati e propri iscritti attuerà in tutte le sedi quanto consentito per affermare i diritti ed interessi dei dipendenti.
Roma, 15.04.2014
CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri
Il Segretario Nazionale
Iris Lauriola