DI SANZO, RICCIARDI, PORTA, CARÈ: interrogazione parlamentare – retribuzioni impiegato locali – deprezzamento Euro

Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Per sapere – premesso che:

– a decorrere da febbraio 2022, a seguito del conflitto in Ucraina che sta attanagliando l’Europa ed il mondo, si sta registrando una spirale inflazionistica con dei riverberi micro e macro economici che stanno mettendo a dura prova non solo la tenuta del sistema economico-sociale nazionale ed internazionale ma la qualità della vita ed il potere di acquisto del personale assunto localmente presso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero, di cui all’articolo 152 del dpr 18/67 in ragione della vulnerabilità della moneta europea rispetto a quella locale, che ha determinato severe conseguenze sull’ammontare reale delle retribuzioni percepite in euro del suddetto personale;

– nello specifico si evidenzia che lo svantaggio economico per i lavoratori di cui in premessa, va ricercato nell’andamento instabile della moneta europea in particolare nei confronti del dollaro statunitense, del dollaro canadese, del franco svizzero e della sterlina: il deprezzamento dell’euro rispetto alla valuta del Paese in cui  gli impiegati di cui in premessa sono operativi, sta comportando un ridimensionamento significativo del valore delle retribuzioni locali che arriva fino al 35% rispetto a quanto percepito fino al gennaio 2022, prima dell’inizio delle conflittualità russo-ucraine e le relative conseguenze economiche;

– questa situazione sta assumendo dei contorni critici in queste realtà, in particolare negli Stati Uniti e in Svizzera, dove il livello di malcontento  tra i medesimi lavoratori sta crescendo in maniera esponenziale, rappresentando una premessa indifferibile per agitazioni e scioperi nelle sedi che creerebbero i presupposti per una vera e propria debacle del sistema Paese in queste realtà;

– si evidenzia che la disciplina vigente in materia, afferisce ai decreti interministeriali del 31 dicembre 2002 e dell’8 maggio del 2015 che hanno novellato quanto disposto, originariamente, dal comma 4 dell’articolo 157 del DPR 18/67, ai sensi dei quali è disposta l’erogazione della retribuzione in euro a decorrere dal 1 gennaio 2003 limitatamente ai casi di nuova assunzione o di rinnovo del contratto in essere, ma che prevede la deroga da tale disposizione esclusivamente per i lavoratori di quei Paesi in cui sussiste una norma imperativa che preveda l’erogazione in valuta locale;

– allo stato attuale non è stata prevista dall’Amministrazione alcuna iniziativa di natura straordinaria atta a tamponare, per un breve periodo, le perdite significative di retribuzione maturate finora dagli impiegati a contratto nella prospettiva sia di salvaguardarne il potere di acquisto e la sicurezza sociale, sia di garantirne il prosieguo dell’operatività presso le sedi estere del MAECI ed esorcizzare, in tal modo, un’escalation di dimissioni che – in ragione della cronica penuria di personale e dell’illegittimo sovramansionamento del personale a contratto attualmente in corso – assesterebbe un duro colpo alla tenuta operativa della Farnesina:

– Quali iniziative si intende intraprendere per far fronte alle criticità in premessa e se non si ritenga auspicabile l’individuazione di un meccanismo di salvaguardia temporaneo atto a compensare lo svantaggio determinatosi con le oscillazioni di cambio dovute a contingenza emergenziale, attraverso la previsione di una indennità compensativa pari alla differenza tra il valore delle retribuzioni percepite prima dell’inizio della fase acuta del deprezzamento dell’euro ed il valore medio delle retribuzioni percepite a decorrere da gennaio 2022.

DI SANZO, RICCIARDI, PORTA, CARÈ   

Lascia un commento

Scroll to Top