Di Biagio: interrogazione parlamentare sulle retribuzioni all’estero

Interrogazione a risposta orale

Ai Ministri degli affari esteri, della Pubblica Amministrazione e dell’Economia e delle

Finanze,

Per sapere, premesso che:

nelle scorse settimane il MAECI avrebbe ufficializzato il riconoscimento di taluni

adeguamenti retributivi del personale impiegato a contratto presso la rete diplomatico-

consolare italiana all’estero, secondo determinate specifiche e differenziazioni per Paese,

tipologia contrattuale e nazionalità del contratto senza che sia stato – di contro – evidenziato

il modus di determinazione dei criteri a cui l’amministrazione si sarebbe attenuta nella

definizione delle suddette specifiche;

risulta opportuno segnalare che in molti dei Paesi, oggetto dei suddetti riadeguamenti, vi è

un ritardo maturato da parte dell’amministrazione di oltre un decennio, con notevole

nocumento da parte dei lavoratori direttamente coinvolti, sebbene nel corso degli anni siano

state molteplici le iniziative, sindacali, politiche e diplomatiche (con interventi sollevati

dagli stessi Ambasciatori in loco) che sono rimasti lettera morta;

Affrontando la situazione venutasi a creare nei singoli paesi, si ritiene opportuno segnalare,

tra gli altri, la delicata situazione dei nostri impiegati nel Regno Unito, Olanda, Germania,

Francia, svizzera, USA e Cina;

Per quanto riguarda il Regno Unito, dove l’amministrazione avrebbe accordato un

riadeguamento, prima ed unica misura di intervento sulle retribuzioni dal 2001, di fatto, si

configura come una mera perequazione dovuta a urgenze di compensazione del cambio

valuta.

Pertanto si tratterebbe di una revisione di correttezza funzionale e non di incremento

retributivo alla luce della corretta applicazione della norma e di legittimo adeguamento al

costo della vita in loco; Nel Regno Unito l'1,5% di adeguamento è stato riconosciuto agli

impiegati esecutivi retribuiti in Euro delle sedi di Londra, mentre è stato concesso il 5% al

personale con contratto regolato dalla legge locale e assunto dopo il 1997 retribuito in

sterline, in ragione delle oscillazioni del cambio e non in ragione di esigenze legate

all’incremento del costo della vita.

In Olanda, risulta all’interrogante che sono stati esclusi dalle dinamiche di riadeguamento

salariale, tutti gli impiegati detentori di un contratto a legge italiana sebbene

l’Amministrazione avesse fornito assicurazioni precise in tal senso, considerando che il

ritardo, in questo paese, ammonta a 8 anni. I soggetti esclusi dalle dinamiche di

riadeguamento retributivo, che si configura del 3%, corrispondono ad appena 5 unità, un

numero talmente esiguo da rendere di difficile comprensione la sperequazione legittimata

dalle determinazioni ministeriali;

In Germania ed in Francia, è stato accordato un adeguamento retributivo del 2% ai soli

impiegati aventi contratto regolato dalla legge italiana ma assunti dopo il 1997: non si

comprende il motivo per cui i dipendenti con contratto regolato dalla legge italiana assunti

prima del 1997 siano stati esclusi, sebbene siano in attesa di intervento sulle retribuzioni dal

2008 e vi fossero state delle indicazioni precise dagli Ambasciatori italiani nei due Paesi,

legittimanti un incremento superiore al 2% per aumento del costo della vita;

per quanto riguarda la Svizzera, nonostante l’Ambasciata abbia ampiamente e

reiteratamente dimostrato che dal 2008 – data dell’ultimo aumento concesso – ad oggi sia

subentrato un aumento del costo della vita nonché dei livelli retributivi locali a cui far

riferimento in questo esercizio, la DGRI ha escluso dagli adeguamenti tutti i dipendenti con

contratto regolato dalla legge locale quelli con contratto regolato dalla legge italiana assunti

dopo il 1997 retribuiti in valuta locale. Pertanto il solo adeguamento concesso ai colleghi

con contratto regolato dalla legge locale e retribuiti in Euro si configura come una

perequazione dovuta alle forti, e più volte segnalate, oscillazioni del cambio; in Svizzera

sono stati esclusi tutti tranne i pagati in Euro

Per quanto riguarda il fronte USA, il tema della criticità nelle dinamiche di adeguamento è

stato ampiamente trattato dall’interrogante nell’atto n. 4-05665, attualmente privo di

riscontro, dove si evidenzia, tra le altre cose, che attualmente lo status retributivo del

personale a contratto degli Stati Uniti, in ragione del mancato adeguamento degli stipendi ai

parametri relativi al costo della vita in loco, sta comportando non trascurabili criticità in

capo all'intera categoria, la cui configurazione retributiva sembra essere addirittura

aggravata dal deprezzamento del valore dell'euro nei confronti della moneta statunitense;

Per quanto riguarda la Cina, nonostante le tabelle inviate dall'Ambasciata evidenziassero

una perdita del potere d'acquisto pari al 30%, i 4 impiegati con contratto a legge italiana

assunti dopo il1997 in servizio a Pechino sono stati esclusi dall'aumento concesso al restante

personale, per ragioni non chiare;

Alle criticità evidenziate in premessa, si ritiene opportuno segnalare – ulteriormente –

quella afferente l’onere, in capo ad eventuali lavoratori che intendano ricorrere al Tribunale

di Roma in caso di mancato riconoscimento di adeguamenti e spettanze da parte

dell’Amministrazione, alla condanna alle spese legali, a discrezione del giudice, ai sensi del

Codice di procedura civile, per svariate migliaia di Euro. Pertanto sono molteplici i casi dei

ricorrenti che, si vedono rigettato il ricorso per il mancato adeguamento stipendiale, magari

richiesto da oltre dieci anni, e che nel contempo sono costretti a rifondere all’appellato

migliaia di euro come onere per le spese di lite del grado;

risulta imprescindibile una valutazione accurata del contesto socio-economico in cui il

personale a contratto, sia a legge locale che a legge italiana, presta servizio e vive, tenuto

conto che i Paesi, di cui si è evidenziato lo scenario in premessa, detengono i costi di

permanenza sociale come quello della sanità e scolastici più elevati e che pertanto

comportano un livello di attenzione maggiorata da parte dell'amministrazione nei

meccanismi di riconoscimento di eventuali, legittimi ed opportuni adeguamenti retributivi;

per questa ragione, in uno sguardo di insieme, tenendo anche conto delle criticità che

attualmente condizionano anche i lavoratori operanti per l'amministrazione in altri contesti,

sarebbe opportuno avviare una riforma del decreto legislativo n. 103 del 2000, e nello

specifico gli articoli 154 e 157, al fine di individuare meccanismi certi di adeguamento

retributivo dei lavoratori poiché assoggettati a parametri di riferimento non influenzabili da

atti discrezionali;

Se si è a conoscenza di quanto evidenziato in premessa,

se si ritiene possano esserci le condizioni per rivedere quanto determinato dal MAECI

segnatamente per i Paesi le cui criticità risultano evidenziate in premessa;

se si ritiene opportuno sostenere una riforma del dlgs 103/2000 al fine di chiarire in maniera

univoca e trasparente, le modalità di riadeguamento salariale degli impiegati a contratto

della rete estera del MAECI.

Aldo Di Biagio

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