Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01679Â
Atto n. 3-01679
Pubblicato il 19 febbraio 2015, nella seduta n. 395
DI BIAGIOÂ – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. –Â
Premesso che:
l’articolo 7, comma 1, della legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, ha esteso il diritto alla fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia ai “soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, (…) a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza”;
ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione lo stesso comma prevede l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze ai fini della determinazione delle necessarie norme attuative senza le quali, l’estensione del diritto resterebbe inapplicata;
ad oggi non risulta all’interrogante la predisposizione di un decreto attuativo da parte del Ministro in indirizzo, la cui assenza rischia di vanificare l’effetto della legge;
la suddetta norma, prevedendo un ampliamento del bacino di contribuenti direttamente fruitori del diritto alle detrazioni, sulla base di un principio di collocazione geografica crea una divaricazione in tema di riconoscimenti fiscali tra lavoratori italiani: vale la pena segnalare che il suddetto diritto fiscale è stato annualmente riconosciuto, di norma attraverso proposte di emendamento in sede parlamentare a provvedimenti di natura finanziaria, a tutti i lavoratori italiani operanti oltre confine, in possesso del requisito della assoggettabilità del reddito ad Irpef in Italia;
attualmente, non essendoci stato un correttivo normativo attraverso l’approvazione di emendamenti, si sta verificando a giudizio dell’interrogante, una sorta di squilibrio normativo che, vedrebbe un riconoscimento parziale del diritto alle detrazioni limitato, come testè indicato, soltanto ai lavoratori italiani operanti nell’Unione europea;
in queste ore è partita una mobilitazione che ha coinvolto il personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche e consolari nel mondo, direttamente coinvolte nelle questioni indicate, che ha condotto ad una petizione indirizzata ai Ministri in indirizzo;
sarebbe auspicabile tutelare quel principio di equità e giustizia finora garantito, sebbene con formule normative da prorogare con cadenza annuale, all’intera categoria dei lavoratori, contribuenti italiani, operanti oltre confine al di là di vincoli di natura geografica che potrebbero sollevare dei dubbi di legittimità ,
si chiede di sapere:
se si intenda provvedere all’emanazione in tempi celeri del decreto ministeriale attuativo di cui in premessa;
se si intenda superare le limitazioni geografiche connesse al riconoscimento del diritto alla fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia attualmente riconosciute esclusivamente ai contribuenti italiani operanti nei territori dell’Unione europea, prevedendo un diritto erga omnes in coerenza con quanto finora riconosciuto dalle disposizioni vigenti;
se non si ritenga opportuno, nelle more della completa revisione della disciplina e in via transitoria, proporre le modifiche normative di cui in premessa, anche attraverso un riconoscimento annuale del diritto in capo a tutti i contribuenti italiani operanti all’estero anche nell’ambito, eventualmente, del provvedimento recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.