Coordinamento Usa della CONFSAL UNSA ESTERI: PIATTAFORMA SINDACALE

Coordinamento Usa della CONFSAL UNSA ESTERI

PIATTAFORMA SINDACALE

Dopo ampia e approfondita discussione avvenuta in occasione delle numerose assemblee

del personale MAECI in servizio presso la Rete diplomatico-consolare negli USA, si

riportano, qui di seguito, i punti che costituiscono oggetto di rivendicazione sindacale dei

dipendenti iscritti al Sindacato Confsal Unsa.

La presentazione della presente piattaforma sindacale è elemento indispensabile per la

gestione delle relazioni sindacali alla Farnesina, pertanto con essa si fa contestualmente

richiesta di apertura di un tavolo ad hoc.

***

1. AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEI CONTRATTI LOCALI.

L'Ambasciata a Washington nonché' la Sede centrale non hanno mai provveduto alla revisione dei

contratti individuali in essere, al fine di verificarne la rispondenza alle norme imperative locali,

ovvero a quelle più favorevoli, se esistenti, in luogo di quelle contenute nel titolo VI del DPR 18/67.

I contratti individuali di lavoro non rispettano infatti ne’ i dettati del D.Lgs. 103/2000 ne’ la

normativa del lavoro locale. Dopo 16 anni di loro ininterrotta vigenza, si impone pertanto una

revisione contrattuale da condurre con l'apertura di un tavolo a Washington;

2. ADEGUAMENTI ECONOMICI CONGRUI RISPETTO ALLA DOCUMENTATA

EROSIONE DEL POTERE D' ACQUISTO DI TUTTE LE CATEGORIE DI PERSONALE.

Dal primo aprile e’ stato concesso un adeguamento nominale del 5% al personale con contratto

regolato dalla legge locale e dalla legge italiana assunto dopo il 1997. Dal 2001 non vengono

tuttavia concessi adeguamenti al personale a contratto regolato dalla legge italiana assunto prima

del 1997, a fronte di un aumento dimostrato del costo della vita di oltre il 37%!

Inoltre, a seguito delle oscillazioni valutarie che colpiscono indistintamente tutti i dipendenti, il

personale inviato da Roma ha subito una netta perdita economica, che, a differenza di quanto

avvenuto in altri Paesi, non e' stata colmata.

3. RICHIESTA DI CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI IN VALUTA LOCALE

E CONSEGUENTE STABILIZZAZIONE DEL REDDITO.

La retribuzione del dipendente non deve essere soggetta alle oscillazioni della valuta e, di

conseguenza, a decurtazioni dello stipendio, di per se' già decurtato per i mancati adeguamenti

economici negli anni! Relativamente a ciò, deve trovare applicazione il disposto del

D.Lgs.103/2000, che prevede, tranne che per casi eccezionali, il pagamento in moneta locale. Il

Decreto interministeriale MEF/MAECI del 2003 in materia di pagamento dell’indennità di servizio

all'estero viene, infatti, applicato impropriamente anche al personale a contratto, nonostante il

D.Lgs.103/2000 disponga differentemente.

4. ALLINEAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE LOCALE E INPS AL

REDDITO IMPONIBILE, COME PREVISTO DA CONTRATTO INDIVIDUALE DI

5. UNIFORMAZIONE DELL'ETA’ DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ENTRAMBE

LE CATEGORIE DI PERSONALE A CONTRATTO, SIA REGOLATO DALLA LEGGE

ITALIANA CHE LOCALE.

Il dipendente con contratto regolato dalla legge locale viene forzatamente collocato a riposo al

compimento dei 65 anni. A detto personale, al contrario, non esistendo norma locale imperativa

circa l’età del collocamento a riposo, deve essere fatta salva la possibilità di adottare limiti d’età

differenti, uniformando gli stessi, senza discriminazione alcuna, al trattamento riservato al

personale a contratto italiano.

6. COPERTURA SANITARIA INCLUSIVA DI RIMBORSO DELLE SPESE

ODONTOIATRICHE PREVISTE DAL SSN NONCHE' SALVAGUARDIA DELLA

COPERTURA SANITARIA DEL PERSONALE ITALIANO COLLOCATO A RIPOSO, AD

ESEMPIO, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO PREVIDENZIALE FRA GLI STATI .

7. CONTRIBUTO ABITAZIONE PERSONALE DI RUOLO.

Le AA.FF. in servizio presso le sedi statunitensi hanno subito una forte riduzione nella

corresponsione del contributo spese abitazione che non rispecchia la realtà locale e che ha creato

gravi disagi per il personale. Al riguardo si richiede pertanto una revisione del relativo trattamento

SPIEGAZIONI

al punto n.1 – CONTRATTI

L’art. 154 del DL 103/2000 recita che: “Per quanto non espressamente disciplinato dal presente

titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle

norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali

controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto è il foro locale.
Le

rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima classe accertano, sentite

anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a

carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al

lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono

garantire comunque l’assunzione degli elementi più qualificati”.

Negli USA non sono mai state effettuate verifiche sulla compatibilità dei contratti individuali di

lavoro con le norme imperative locali, nonché' sulla applicazione delle norme locali più favorevoli,

in luogo di quelle  contenute nel D.Lgs.103/2000, come, ad esempio, relativamente a:

1. difformità dei contratti rispetto al trattamento giuridico-economico previsto dalla

normativa locale, anche in considerazione delle mansioni svolte e dei processi di

riqualificazione;

2. trattamento previdenziale disallineato al trattamento fiscale che comporta la riscossione della

pensione in base ad una percentuale nettamente inferiore rispetto alla retribuzione. L’età

pensionabile è arbitrariamente fissata a 65 anni per i dipendenti a contratto locale, nonostante la

normativa statunitense preveda che l’età minima per la riscossione della pensione di anzianità

completa (full retirement age) sia fissata a anni 66, con uno slittamento fino a 67 per i nati dopo il

al punto n. 2 – RETRIBUZIONI

L’art. 157 del DLgs. 103/2000 statuisce che " La retribuzione annua base e' fissata dal contratto

individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e,

principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche,

uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea,

nonché' da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di

massima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed

adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
La retribuzione annua base e'

suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente

comma e all'andamento del costo della vita.
La retribuzione annua base è determinata in modo

uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello

stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente

sensibile nel costo della vita.
La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in valuta locale,

salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di cui

al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato

secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209. “

Nel corso del 2015 l’Ambasciata a Washington ha inviato alla DGRI – Ufficio VII le tabelle

retributive per il personale a contratto in servizio negli USA con i dati previsti dal succitato art.157

del DL103/2000 e i dati relativi alle oscillazioni del cambio tra Euro e Dollaro.

Dette tabelle hanno evidenziato che gli stipendi nonché' i benefits corrisposti da rappresentanze

diplomatiche di altri Paesi europei e di organizzazioni internazionali sono superiori mediamente

alle retribuzioni corrisposte dal MAECI al personale in servizio negli USA, e che nel mercato del

lavoro locale il personale governativo federale e statale è stato invece beneficiario dal 2001 di

aumenti pari di oltre il 45% a parità di posizione economica. La diminuzione del potere di acquisto

subentrata dalla data dell'ultimo adeguamento retributivo avvenuto nel 2001 per il personale a

contratto, è quantificabile in una percentuale di circa il 37% alla data del luglio 2015.

Ciononostante nel mese di aprile è stato concesso un adeguamento retributivo nominale pari al 5%

al solo personale a legge locale e al personale a legge italiana assunto dopo il 1997.  

E' dunque necessario che venga subito calcolata una misura di compensazione sufficiente

a colmare il vuoto creatosi da quanto ampiamente esposto nella relazione dell’Ambasciatore

d’Italia negli USA per il personale a contratto regolato sia dalla legge italiana nonché dalla legge

locale e per l'ISE del personale di ruolo. Quanto avvenuto in Svizzera nel 2015 a seguito della

fluttuazione del cambio Frs./Euro costituisce un riferimento valido.  

al punto n. 3 – VALUTA

Contrariamente a quanto previsto dal succitato art. 157 del D.Lgs.103/2000, la retribuzione non è

fissata e corrisposta in valuta locale. Il pagamento della retribuzione dovrà  pertanto avvenire  in

valuta locale. Il MAECI e' tenuto comunque a  intervenire in maniera immediata con gli strumenti

normativi a disposizione, per impedire che l'oscillazione del cambio dollaro/Euro continui a

danneggiare pesantemente le condizioni economiche del proprio personale in servizio negli USA

che non riesce a mantenere i limiti di sopravvivenza e addirittura far fronte agli impegni fiscali

al punto n. 4 – PREVIDENZA

Come previsto dai contratti di lavoro individuali modificati con atti aggiuntivi a seguito della

vertenza fiscale tra le autorità italiane e quelle statunitensi (Internal Revenue Service), dal 2007 il

reddito imponibile di tutte le categorie del personale a contratto in servizio negli USA (tranne

coloro in possesso di visto A2) corrisponde al 100 % della retribuzione lorda.

Sul reddito imponibile sono applicate aliquote locali equivalenti a quelle previste nominalmente per

il “lavoratore autonomo”, ovvero aliquote più elevate di quelle applicabili al lavoratore dipendente

il cui datore di lavoro e' riconosciuto dalla norma locale quale sostituto d’imposta. Diretta

conseguenza di questo trattamento " ad personam " e' l’impossibilità di fruire di detrazioni fiscali

quali accantonamenti pensionistici, detrazioni per spese di trasporto, spese mediche ed altro.  

E' quindi necessario che per le suddette categorie di personale – ovvero sia per i dipendenti con

contratto regolato dalla legge italiana, sia per i dipendenti con contratto regolato dalla legge locale,

soggetti al pagamento del fisco locale sul 100%  del reddito – sia fissata una norma che consenta l’

allineamento della base previdenziale con quella fiscalmente rilevante.

In base al Trattato tra INPS e Social Security Fund i dipendenti in possesso di cittadinanza USA o

di doppia cittadinanza possono contribuire all’ente previdenziale locale sul 100% del reddito

imponibile. I versamenti previdenziali sono effettuati in misura del 50% da parte del datore di

lavoro (MAECI) e del 50% da parte dell’interessato.

I cittadini italiani, doppi cittadini e i detentori di visto A2 assunti prima del ’97 con contratto

regolato dalla legge italiana che contribuiscono a INPS, versano in base allo stipendio

convenzionale, che negli USA e’ circa un terzo del reddito imponibile.

I cittadini italiani con contratto regolato dalla legge e locale e i detentori di visto A2 assunti

dopo il ’97 contribuiscono a INPS in base al 50% del reddito imponibile.

In conclusione, il panorama del personale in servizio negli USA, palesemente molto variegato,

prevede che chi ha la possibilità di effettuare i versamenti al sistema pensionistico statunitense

riceverà una pensione superiore dell’omologo, a cui sono state effettuate le trattenute INPS, la cui

pensione non garantirà la sopravvivenza. Allo stato attuale, infatti, la pensione corrisponde quasi a

un decimo della retribuzione.

al punto n. 5 – ETA’ PENSIONABILE

Il diritto alla pensione di vecchiaia dovrà essere calcolata uniformemente per il personale a

contratto sia a legge italiana che a legge locale iscritto all' INPS. Per il personale a contratto non

iscritto all' INPS che contribuisce al Social Security Fund, dovrà essere applicata la legge locale. Il

SSF  in realtà ha chiarito che i dipendenti di rappresentanze diplomatico consolari straniere  sono

equiparati per gli aspetti fiscali e previdenziali ai lavoratori autonomi. Tale categoria di lavoratori

negli USA non ha obbligo di collocarsi a riposo ad un'età giuridicamente prestabilita. Per altre

categorie di lavoratori l'età prevista dal Social Security Fund per il raggiungimento del

pensionamento completo varia, come in Italia, a seconda della data di nascita.  Ovvero, i nati tra il

1943 e il 1954 potranno riscuotere la pensione di anzianità al 100% del suo valore all'età di 66 anni,

i nati nel 1955 a 66 e 2 mesi, del 1956 a 66 e 4 mesi e così via fino a chi è nato nel 1960 che andrà

in pensione a 67.  Trattandosi di una norma imperativa, l’età del collocamento in pensione dovrà

essere modificata in modo da rispettare le leggi locali e non fissata arbitrariamente a 65 anni

costringendo il lavoratore a riscuotere benefici parziali.

al punto n.6 ASSISTENZA SANITARIA e ASSISTENZA SANITARIA DOPO IL

PENSIONAMENTO

La copertura sanitaria in vigore per il personale in servizio negli USA esclude la copertura per le

spese odontoiatriche, garantita al contrario dal nostro Sistema Sanitario Nazionale. In assenza di

strutture sanitarie sociali locali, dovrà essere effettuato il ripristino della copertura per le cure

odontoiatriche per i dipendenti e i loro familiari aventi diritto, non rientranti nelle categorie di

particolare vulnerabilità.

La copertura sanitaria, inoltre, copre l’80 % del resto delle prestazioni mediche, con conseguente

esborso da parte del personale di cifre altissime, considerato l’alto costo delle spese mediche locali.

Infatti, l’ammontare del 20% dei costi a carico del paziente imposto per tutti i tipi di cura medica,

escluse le emergenze, può in alcuni casi superare l’intero costo di analogo intervento svolto in

Italia. Tale forma di co-payment comporta per il dipendente oneri estremamente elevati per ogni

evento morboso mentre in Italia la copertura sanitaria avrebbe garantito la gratuità delle cure.

Tutto ciò comporta un aggravio di spese inevitabili che vanno ad erodere gravemente la

retribuzione del personale in servizio negli USA.

Una volta raggiunta l’età del collocamento a riposo per anzianità, la copertura sanitaria non è più

garantita al personale di cittadinanza italiana che non ha contribuito al Social Security Fund e non è

pertanto destinatario di copertura medica locale (Medicare).

Detto personale è costretto a stipulare contratti di assicurazione sanitaria privati il cui costo minimo

mensile supera quanto percepito di pensione. Sono dunque necessarie misure immediate che

consentano ai cittadini italiani ex dipendenti dello Stato di poter affrontare la realtà sanitaria del

Paese di residenza.

Inoltre, la copertura non e’ estesa ai coniugi non conviventi, ai partner conviventi e ai coniugi dello

stesso sesso come previsto dalla normativa USA anche se a carico dell’assistito.

al punto n. 7 – CONTRIBUTO ABITAZIONE PERSONALE DI RUOLO

A seguito della riforma dell’indennità del servizio estero, i contributi per le spese di abitazione fissato per il

personale delle AA.FF. in servizio negli USA non rispecchiano più la realtà del Paese. Essi risultano

insufficienti per far fronte agli elevatissimi costi degli alloggi di livello medio nelle maggiori città statunitensi

con particolare disagio per chi era già in servizio al momento della riforma e la difficoltà di copertura posti

nelle liste ordinarie, particolarmente comprensibile se sommata alla svalutazione dell’Euro e l’aumento del

costo della vita.

New York, 01.06.2016 COORDINAMENTO CONFSAL UNSA ESTERI

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