(ANSA) – ROMA, 12 DIC – La norma, spiega la Corte nella sentenza, "e' giustificata dall'esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalita' di temporanea 'cristallizzazione' del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzata con modalita' per certi versi simili a quelle gia' giudicate da questa Corte non irrazionali ed arbitrarie, anche in considerazione della limitazione temporale del sacrificio imposto". La decisione della Corte e' contenuta nella sentenza 304, depositata oggi, relatore il giudice Paolo Maria Napolitano.
Sei le ordinanze – pressoche' analoghe e relative a progressioni di carriera dei diplomatici – che il Tar del Lazio ha rimesso alla Corte, che le ha esaminate congiuntamente. La norma su cui il Tar ha sollevato questione di legittimita' e' l'art. 9, comma 21 del decreto legge 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica). Per il Tar, la norma determinerebbe un'irragionevole disparita' di trattamento all'interno del personale della carriera diplomatica, perche' a parita' di qualifica e con mansioni corrispondenti, i dipendenti percepirebbero un diverso trattamento economico in relazione a un "elemento del tutto aleatorio", l'anno in cui e' scattata la qualifica. Inoltre, non garantirebbe una retribuzione proporzionata al lavoro e imporrebbe una sorta di tributo anomalo, cioe' la trattenuta da parte dello Stato di una parte dei compensi maturati con la promozione. Sarebbero cosi' violati gli articoli 2, 3, 36, 53 e
97 della Costituzione. Rilievi che la Consulta ha respinto. "La voce retributiva oggetto della presente questione – dice la sentenza – e' solo una delle voci che costituiscono il trattamento complessivo dei funzionari della carriera diplomatica" e "nell'ordinamento di tale personale non e' prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico". Quindi, l'assunto dei ricorsi non e' fondato. La giurisprudenza della Consulta, tra l'altro, ha gia' ammesso una disomogeneita' delle retribuzioni anche a parita' di qualifica e di anzianita' quando si conservino elementi retributivi derivanti da posizioni personali o dal mantenimento di trattamenti piu' favorevoli. E la proporzionalita' e la sufficienza della retribuzione vanno valutate nel complesso. Infine la norma impugnata "non ha natura tributaria in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico".
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