Circa la valutazione del personale che il MAE sta effettuando presso la Sede centrale nonché
presso le Sedi estere, si ricorda a tutti gli iscritti che:
– il Sistema di valutazione della performance del personale è prioritariamente
finalizzato per legge ai fini dell’attribuzione e determinazione della parte accessoria della
retribuzione e per le progressioni economiche (vd art. 17 e segg.ti decreto leg.vo
165/2001 così come modificato dal decreto leg.vo 150/2009);
– il Sistema di valutazione della performance è tuttavia rilevante anche ad altri fini. In
particolare, ai sensi dell’art. 19 del suddetto decreto leg.vo, il personale è valutato ed inserito
in tre fasce di merito (alta, intermedia e bassa). Relativamente alla differenziazione retributiva
di tali tre fasce ha avuto luogo un rinvio, con decreto leg.vo n. 141 del 1. agosto 2011 alla
tornata contrattuale collettiva successiva a quella 2006-
2009, senza tuttavia che la norma in sé venisse abrogata.
L’art. 55 quater co. 2 del d.leg.vo 165 come modificato dal decreto leg.vo 150/2009, afferma che:
“Il licenziamento in sede disciplinare e’ disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa,
riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di
appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente
rendimento e questo e’ dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione
stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da
atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui
all’articolo
54.”
Pertanto, anche se l’inserimento nella fascia bassa di cui all’art. 19 non coincide con la
valutazione di insufficiente rendimento di cui all’art. 55 quater, è evidente che vi sono delle
pericolose analogie, che non possono sfuggire ad una attenta lettura da parte degli addetti ai
lavori.
Ai dipendenti contrattualizzati del Ministero degli Esteri va ricordato che il Sistema di
valutazione ai fini della determinazione della parte accessoria della retribuzione (FUA) non si
applica ai dipendenti all’estero, in quanto tale parte è determinata dalla
contrattazione
collettiva specifica sulla scorta dell’art. 45 co.5 del medesimo decreto 165 che sancisce:
“Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del
Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all’estero presso le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati,
limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle
altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.”
Tuttavia, per tali dipendenti, ai fini del ricordato art. 55 quater co.2 (vd. insufficiente
rendimento) la valutazione del personale ha sì efficacia… tant’è che il Ministero sta
procedendo alla valutazione di tutto il personale, anche di quello in servizio all’estero.
E’ evidente che la valutazione di cui i dipendenti sono destinatari e che si è conclusa in queste
ultime settimane, avrà in futuro comunque effetti non irrilevanti ai fini del rapporto di lavoro
con il Ministero degli Esteri.
Consigliamo pertanto a tutti i nostri iscritti di attivare tutti gli accorgimenti idonei, affinché
la valutazione ottenuta sia la più rispondente, la più veritiera e completa rispetto
alla performance prestata.
In mancanza di ciò, o qualora si ravvisino omissioni o carenze in ambito di valutazione, è bene che
ogni iscritto attivi – ad ogni buon conto – quanto necessario per far correttamente valutare la
propria posizione.
Nel caso di assenza di un’analisi completa ed oggettiva del proprio status lavorativo nonché del
proprio impegno, il nostro sindacato ha già consigliato nei mesi scorsi ai propri iscritti di
impugnare in seconda istanza la valutazione, allegando prove documentali (o altro) circa la propria
attività lavorativa.
Nel caso in cui il MAE abbia confermato tale valutazione anche in seconda istanza,
consigliamo ai nostri iscritti la via giudiziaria che è comunque sempre attivabile – i termini di
prescrizione sono di 5 anni (e non di 60 gg come erroneamente indicato sulla MAENET) – in caso di
riscontri oggettivi di erronea valutazione oppure omissione di valutazione dei riscontri in parola.
Roma, 24.04.2012
CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri