Caso AMOR KHEDIRI

Interrogazione parlamentare
Onorevole Marco FEDI

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11929

presentata da

MARCO FEDI
martedì 17 maggio 2011, seduta n.473
FEDI. –

Al Ministro degli affari esteri.

– Per sapere – premesso che:

Amor Khediri, impiegato a contratto locale presso l’ambasciata d’Italia di Tunisia, è stato licenziato senza preavviso;

l’ambasciata d’Italia in Tunisi, con una comunicazione dell’11 gennaio 2011, contestava anomalie nella concessione di visti di ingresso condizionati alla prova di rientro, secondo l’ambasciata disattese, alla quale Khediri forniva proprie giustificazioni ed indicava prove, documentali e testimoniali, da acquisire;

in data 11 marzo 2011, Amor Khediri presentava formale richiesta di accesso agli atti del provvedimento e tale accesso veniva autorizzato unicamente in data 8 aprile 2011;

con provvedimento del 12 aprile 2011, l’ambasciata d’Italia in Tunisi provvedeva ad irrogare la sanzione del licenziamento;

Amor Khediri ha maturato un’esperienza ventennale nel settore dei servizi consolari e negli anni gli sono state riconosciute, sia dal personale di ruolo che diplomatico e dagli stessi Capo missione, impegno, capacità e professionalità;

Amor Khediri ha anche dimostrato di saper lavorare in una squadra di personale altamente qualificato, in grado di gestire con efficienza e trasparenza la gestione dei visti in Tunisia, rispondendo sempre alle indicazioni ed istruzioni operative del personale di ruolo;

l’ufficio visti della sede consolare in Tunisia ha negli anni garantito competenza ed efficienza nella gestione dei visti, con personale in grado di assicurare assoluta trasparenza, assicurata anche dalla qualità ed esperienza del personale oltre che dal sistema «gerarchico» di controllo incrociato e verifica dei dati svolto dal personale di ruolo;

Amor Khediri è impiegato a contratto, dipendente a legge locale con mansioni esecutive, quindi non ha alcuna competenza dispositiva e valutativa nel merito del rilascio dei visti, competenza che invece appartiene al personale di ruolo;

Amor Khediri non dispone di una delega alla firma e l’attività al front office degli impiegati a contratto è caratterizzata, secondo le disposizioni vigenti, da un continuo monitoraggio da parte del capo ufficio, il quale deve essere collocato anche logisticamente nelle immediate vicinanze dello sportello proprio per adempiere ai propri compiti di supervisione ed è espressamente fatto divieto di assegnare agli impiegati a contratto mansioni superiori rispetto a quelle previste dal messaggio n. 306 del 2005 -:

quale sia la motivazione che ha indotto il Ministero degli affari esteri ad assumere una decisione di licenziamento, misura disciplinare ad avviso dell’interrogante spropositata sia per la causa scatenante, sia per le responsabilità d’ufficio assegnate ad Amor Khediri dalla normativa vigente;

quali siano le eventuali ulteriori misure disciplinari assunte nei confronti di altro personale dell’ufficio visti del consolato di Tunisi;

se sia stata effettuata una verifica relativamente al rientro in Tunisia delle persone a cui era stato concesso il visto, acquisendo in tal modo, direttamente dai soggetti coinvolti, fondamentali elementi di valutazione e giudizio, oppure chiedendo la collaborazione delle autorità tunisine;

se non si ritenga comunque necessario acquisire dalle competenti autorità tunisine la documentazione relativa al rientro in Tunisia dei cittadini tunisini per i quali vi era stata concessione dei visti;

se non si ritenga opportuno procedere ad una verifica delle ragioni e condizioni oggettive che hanno portato al licenziamento di Amor Khediri, fornendo anche ulteriori elementi di valutazione, incluse verifica ed eventuale conferma del rientro in Tunisia dei titolari dei visti oggetto di contenzioso;

se non si ritenga comunque opportuno procedere alla revoca da parte dell’amministrazione degli affari esteri dell’autorizzazione al licenziamento di Amor Khediri tenendo conto del fatto che lo stesso si è attivato personalmente per rintracciare due delle quattro fotocopie dei passaporti dei richiedenti il visto riportanti il timbro di rientro in Tunisia;

se non si ritenga indispensabile, infine, procedere ad acquisire gli elementi probatori richiesti dal Khediri che risultano rilevanti ed essenziali per garantirne il diritto alla difesa del posto di lavoro, evitando il rischio di licenziamento senza giusta causa. (4-11929)

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