ASSEGNO UNICO – CONFSAL UNSA ESTERI, ATTUATIVO CONFERMA VUOTO LEGISLATIVO, URGENTE INTERVENIRE CON RETTIFICA NEI PROSSIMI PROVVEDIMENTI. PRONTO RICORSO

Malgrado il parere parlamentare che a dicembre segnalava al Governo l’anomalia e richiedeva la disciplina specifica in materia di assegno unico per gli italiani all’estero e per i lavoratori, anche non cittadini italiani, dello stato italiano oltre confine, il decreto legislativo di fine anno ha totalmente ignorato il predetto parere, confermando il vuoto legislativo e legittimando una discriminazione senza precedenti.

Nella disciplina previgente, i cittadini italiani residenti all’estero ed i lavoratori dello stato italiano, anche privi di cittadinanza italiana, come gli impiegati a contratto della rete estera del MAECI, in ragione della disciplina speciale che li caratterizza, percepivano le detrazioni per figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare, che però la legge delega ha abrogato, prevedendo la sostituzione di queste prestazioni familiari con l’assegno unico che, come sappiamo, è vincolato ai parametri della residenza sul territorio italiano e della cittadinanza. Pertanto, alla luce di questa nuova configurazione normativa, i nostri lavoratori perderebbero le prestazioni disciplinate dalla loro norma speciale e dai loro contratti, e nel contempo non rientrerebbero nei requisiti dei fruitori del novello Assegno unico.

Nello specifico, per quanto riguarda la fattispecie dei “non italiani” si evidenzia che l’articolo 157-bis del DPR 18/67 disciplina appunto l’Assegno per il nucleo familiare riconosciuto agli impiegati a contratto a legge locale (dunque anche a cittadini NON italiani) che è regolato dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153: peccato che queste “prestazioni” cessano di essere riconosciute a decorrere dal 1 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 10 comma 3 del decreto legislativo attuativo.

È intenzione del nostro Sindacato prevedere addirittura un ricorso per impugnare la norma, illegittima ed incostituzionale, nelle more di una rettifica in sede legislativa, al fine di superare un’anomalia che rischia di animare una vera e propria rivoluzione nelle nostre sedi.

Il vuoto legislativo generatosi è senza precedenti ed inciderà in maniera deleteria sulle spettanze dei nostri lavoratori, considerando che i benefici fiscali summenzionati arrivano a rappresentare anche 1/3 della retribuzione percepita.

Pertanto la conferma di una discriminazione di tal natura, tra l’altro generatasi a seguito di una palese dimenticanza normativa, rischia di criticizzare uno scenario già grave, in cui difficoltà operative nelle sedi, limiti retributivi e penuria di personale si associano al depennamento di un diritto che dovrebbe essere inderogabile.

Roma, 24 gennaio 2022

CONFSAL UNSA COORDINMENTO ESTERI

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