ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07891
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 678 del 19/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/04/2022
Destinatari
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/04/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-07891
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Martedì 19 aprile 2022, seduta n. 678
CIPRINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante «istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico», adottato in attuazione della legge delega 1o aprile 2021, n. 46, ha introdotto l’assegno unico e universale che dal 1o marzo del 2022 sostituisce i benefici previsti dalla normativa vigente per i genitori lavoratori, tra i quali le detrazioni per i figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare;
l’articolo 3 del suddetto decreto prevede il riconoscimento dell’assegno a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno;
l’attuale quadro normativo che vincola l’assegno unico al parametro della residenza sul territorio italiano e della cittadinanza, sta causando notevoli problemi e disagi economici agli impiegati e al personale a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che prestano servizio presso la rete diplomatico-consolare che, da una parte, non possono accedere alla nuova misura poiché residenti all’estero e, dall’altra, perdono le «vecchie» agevolazioni (detrazioni e assegno per il nucleo familiare) legate alla genitorialità che vengono abrogate dalla nuova disciplina;
anche l’INPS con circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 ha precisato che il raggio di azione dell’assegno unico è circoscritto ai confini nazionali poiché «la valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE»;
l’impatto della nuova normativa rischia di essere fonte di un nuovo contenzioso giudiziario poiché non solo lede in maniera sensibile i diritti economici del suddetto personale ma pregiudica anche la realizzazione degli obiettivi di sostegno della genitorialità che la legge delega si è proposta di conseguire –:
quali iniziative, anche di tipo normativo, intenda adottare il Governo al fine di superare le criticità di cui in premessa e riconoscere i benefici previsti dall’assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, anche al personale con residenza all’estero in servizio presso la rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
(5-07891)